In prospettiva, gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari delle Casse di previdenza non potranno superare il 20% del loro patrimonio. È uno dei limiti inseriti nello schema di regolamento ministeriale di attuazione dell’articolo 14, comma 3 del Dl 98/2011, contenente le disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali privati, di conflitti di interessi e di banca depositaria, che il ministero dell’Economia ha posto da ieri in consultazione pubblica sul proprio sito internet fino al prossimo 5 dicembre. Il provvedimento fa il paio con il decreto 166/2014 (il «nuovo 703») sugli investimenti dei fondi pensione, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 264 del 13 novembre 2014.
Lo schema di regolamento in consultazione introduce una serie di limiti agli investimenti, comprimendo quindi in parte l’autonomia degli enti privatizzati (decreto legislativo 509/94) e privati (decreto legislativo 103/96) che gestiscono attività per oltre 60 miliardi di euro, erogano prestazioni per più di 5 miliardi, raccolgono un flusso contributivo superiore a 8 miliardi all’anno, e imponendo loro nuovi obblighi di informazione sia nei confronti delle autorità vigilanti sia nei confronti degli iscritti.
Le Casse potranno investire le risorse direttamente oppure in forma indiretta, tramite convenzioni. In tutti i casi dovranno privilegiare strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche ricorrendo a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese Ue, da un Paese aderente all’Ocse o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi Ue. Inoltre dovranno prevedere un’adeguata diversificazione degli investimenti e contenere i costi di transazione, gestione e funzionamento, dotandosi di procedure e strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio.
Quanto ai limiti, lo schema di regolamento predisposto dal ministero dell’Economia dispone che le Casse dovranno investire prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L’investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in Oicr alternativi, compresi i fondi chiusi, dovrà essere contenuto entro il limite del 30% delle disponibilità complessive. Gli Oicvm e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre gli Oicr diversi dagli Oicvm sono considerati strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati. Tenuto poi conto anche dell’esposizione realizzata tramite derivati (che potranno «essere stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio o di efficiente gestione»), le Casse di previdenza non potranno investire più del 5% delle disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. Inoltre, gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari dovranno essere limitati nel 20% del patrimonio complessivo. Le Casse che attualmente superano questo limite avranno cinque anni di tempo per mettersi in regola, salvo deroghe specifiche. Lo schema di regolamento, più in generale, concede 18 mesi di tempo alle Casse per adeguarsi, anche in questo caso salvo specifiche deroghe concesse dai ministeri vigilanti.
Il Sole 24 Ore – 15 novembre 2014