Tre giorni, lo spazio di un weekend. Dopo il coro di «ululati» che si è scatenato contro l’ordinanza con cui il sindaco di Verona Flavio Tosi ha autorizzato a sparare ai lupi «per difendere la propria e altrui incolumità», interviene Mario Giulio Schinaia. E così, ieri, il procuratore ha delegato il sostituto Francesco Rombaldoni a «indagare sull’esposto presentato venerdì dalla Forestale in cui si ipotizza una notizia di reato riguardante il sindaco di Verona».
Nell’atto giudiziario dei forestali contro Tosi, si paventa l’accusa di aver «autorizzato l’abbattimento di specie protetta». Ma il procuratore intravvede un’ipotesi diversa: «L’indagine dovrà appurare se l’ordinanza del sindaco sia o meno legittima, se il primo cittadino ha rispettato la legge o ha commesso un atto contrario. Se ne emergesse l’illegittimità, l’eventuale reato sarebbe quello di “abuso in atti d’ufficio”». Se fosse così, Tosi verrebbe indagato? «Premesso che ci sono cose ben più importanti da fare, bisognerà vedere cosa emergerà dalle indagini». In attesa di sviluppi, il primo cittadino non arretra di un passo: «Ritirare il provvedimento? Non ci penso neppure, ho ricevuto molteplici apprezzamenti istituzionali, ricordo solo le Comunità montane. Il ministero boccia l’ordinanza? Sono burocrati e filosofi, andassero loro a vivere qualche mese in Lessinia per farsi un’idea. Nessun rischio per l’uomo? Tanto se poi succede qualcosa, non è certo Roma a prendersi le responsabilità». Quanto all’inchiesta della magistratura, «ho fiducia nella giustizia. Abuso d’ufficio? Sarà la stessa procura, nelle sue indagini, ad appurare che la mia ordinanza rispetta in toto la legge e a darmi ragione, ne sono certo sin da ora».
Già la legge: per chi spara ai lupi, il codice prevede l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda. Non è un reato, dunque, ma una contravvenzione, oblabile pagando circa mille euro. E anche se l’oblazione non venisse concessa (è a discrezione del giudice), molto difficilmente verrebbe irrogata una pena detentiva. Detto questo, a fare chiarezza sulle «specie animali protette» come lupi e volpi, è intervenuta la Cassazione con la sentenza 25526 del 2009: stando alla Suprema Corte, «il requisito dell’offesa ingiusta previsto dall’articolo 52 del codice penale per l’applicazione dell’esimente si considera integrato non solo da un’azione umana responsabile, ma anche da un danno arrecato da un animale». Ragion per cui, in quel caso, la Cassazione ha annullato una condanna per aver ucciso una volpe: secondo i giudici di legittimità, il «fatto non costituiva reato perché era stato costretto a sparare per difendere i suoi beni e i suoi familiari». Concetti, questi, che coincidono con quelli addotti nell’«editto» di Tosi: «Appare necessario, per il pericolo dell’incolumità pubblica, emanare un’ordinanza con cui, al verificarsi di situazioni di pericolo, si disponga la possibilità di difendere la propria e altrui incolumità ed i beni propri e altrui, anche mediante un’arma». Traduzione: l’ordinanza di Tosi ricalca in toto il parere – che ha valore di legge – della Cassazione. E allora perché il sindaco rischia «l’abuso d’ufficio»? «Perché la procura dovrà stabilire se, con tale ordinanza, ha rispettato o meno la legge», dice Schinaia. Per Tosi, ovviamente, la risposta non può essere che una.
Laura Tedesco – Il Corriere del Veneto – 30 setttembre 2014