E’ stata prorogata con modifiche e riscrittura dell’articolo 1 l’ordinanza 4 settembre 2013 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
La nuova ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.208 del 8 settembre 2014 e accoglie i rilievi dell’Antitrust che aveva rappresentato “l’esigenza che l’Ordinanza stabilisca requisiti validi per tutti gli operatori del settore, senza operare discriminazioni tra di essi, garantendo altresì una posizione di terzietà nella gestione delle figure ” tecniche ” chiamate ad esprimersi, nell’ambito delle commissioni comunali o provinciali per la vigilanza, in materia di autorizzazioni delle manifestazioni equine. Evidenziando “l’opportunità che venga effettuata una verifica sull’effettiva pubblicazione dell’elenco dei “tecnici” così come dei requisiti necessari per la certificazione dei relativi percorsi formativi”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspicava, quindi, l’avvenuta riformulazione dell’ordinanza ministeriale.
“Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto dall’Accordo 6 febbraio 2003 – argomenta la nuova ordinanza a firma del sottosegretario Vito De Filippo – e visto il ripetersi delle manifestazioni ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrita’ fisica degli animali, nonchè l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 2013. In attesa dell’approvazione definitiva del Ddl omnibus Lorenzin che contiene disposizioni in materia di anagrafe degli equidi e sicurezza e tutela della salute nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche il Ministero ha ritenuto necessario mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
Preso atto delle segnalazioni dell’Antitrust ha prorogato di 12 mesi l’efficacia dell’ordinanza 21 luglio 2013 con le modifiche apportate dalla presente ordinanza all’articolo 1 chhe viene così riscritto:
Art. 1
All’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 4 settembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’art. 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1.
Manifestazioni autorizzate
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita’ alla presente ordinanza e all’allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti aquelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell’allegato A. L’ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica allaCommissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall’allegato».
b) All’allegato A la lettera d) e’ sostituita come segue: «Il tecnico di cui all’art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e’ inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.».
ORDINANZA 7 agosto 2014 Proroga e modifica dell’ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”». (14A06865) (GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014)
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 10 settembre 2014