Buonuscita di chi ha svolto ruoli superiori sempre commisurata alla qualifica di appartenenza. Il pubblico dipendente che ha svolto di fatto attività dirigenziale non ha diritto a una indennità di buonuscita commisurata alla effettiva retribuzione percepita. È questo l’ultimo orientamento della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza del 14 maggio 2014, n. 10413), che risolve così un contrasto già esistente sul punto.
Gli emolumenti computabili ( articoli 3 e 38 del Dpr 1032/1973) sono dunque previsti tassativamente dalla legge, sicché ogni altro trattamento ulteriore non può essere considerato pur avendo natura retributiva; del resto, la Corte costituzionale con la sentenza 243/1993 aveva già escluso che la natura retributiva di un emolumento determini automaticamente la sua inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Questi princìpi si applicano anche quando il pubblico dipendente esercita di fatto mansioni superiori al proprio inquadramento (per esempio di tipo dirigenziale), come può accadere nell’attesa di espletare la procedura per coprire il posto vacante (la cosiddetta «reggenza»). In questo caso, secondo la specifica disciplina del settore (articolo 52 del Dlgs 165/2001) il lavoratore non ha diritto ad ottenere l’inquadramento corrispondente all’attività svolta ma soltanto a un trattamento economico superiore che compensi l’esercizio temporaneo delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore.
Tale trattamento superiore, però, non rientra nella nozione di “stipendio” utile per la determinazione della base di calcolo della indennità di buonuscita.
La Cassazione – con riferimento ad un funzionario che aveva svolto mansioni vicarie di dirigente – ha precisato che l’esercizio di fatto di mansioni superiori, non avendo effetto sull’inquadramento del lavoratore, non può intaccare la base retributiva dell’indennità di buonuscita che è normativamente parametrata alla qualifica di appartenenza (e non a quella superiore ricoperta “di fatto”).
Anche perché – si legge nella sentenza – commisurare l’indennità di buonuscita alla superiore retribuzione percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della disciplina legale che esclude l’acquisizione del superiore inquadramento da parte del lavoratore.
Pertanto, nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli articoli 3 e 38 del Dpr 1032/1973, la base di calcolo dell’indennità di buonuscita del dipendente pubblico che abbia svolto mansioni superiori non può comprendere emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge, sicché lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non quello relativo alle effettive mansioni superiori svolte.
Il Sole 24 Ore – 15 maggio 2014