Per i lavoratori autonomi non si applicheranno i criteri su durata e corrispettivi ma le ordinarie presunzioni di subordinazione. Stretta sull’utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite Iva, anche se per queste ultime i “paletti” introdotti dalla riforma Fornero sono di fatto stati neutralizzati da un lungo elenco di eccezioni.
Il ministero del Lavoro ieri ha annunciato il potenziamento dei controlli per individuare e sanzionare le irregolarità che già nel 2013 hanno portato alla riqualificazione di 19mila posizioni, di cui 15.495 nel settore dei servizi, 1.629 nell’industria, 1.099 nell’edilizia e 165 in agricoltura.
«Il ricorso a contratti di collaborazione a progetto o a partite Iva – ha sottolineato il ministro Poletti – è legittimo quando sia giustificato da ragioni oggettive legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende che vi ricorrono; non lo è quando viene fatto per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di precarietà, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di stabilizzazione. Una prassi tanto più ingiustificata adesso – ha aggiunto il ministro – considerando che le modifiche apportate alla regolamentazione del contratto a termine rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che, mentre “mette al riparo” l’imprenditore dal rischio di contenziosi, garantisce al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
Il contrasto alle finte partite Iva, però, finora non si è basato sul rispetto dei vincoli introdotti dalla legge 92/2012 perché la circolare ministeriale 32/2012 e il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 hanno precisato che i parametri per la verifica della genuinità delle partite Iva vanno applicati a posteriori rispetto alla legge che li ha previsti: quindi dal 2015 quello relativo alla durata della stessa (8 mesi per due anni consecutivi) e da luglio 2014 quello riguardante il corrispettivo.
Ma non lo saranno nemmeno in futuro, se non in misura marginale, perché le numerose eccezioni introdotte dai provvedimenti attuativi hanno di fatto neutralizzato la stretta determinata dalla riforma Fornero, rendendola operativa in un numero ridotto di situazioni concrete.
Su questo fronte, precisa il segretario generale del ministero Paolo Pennesi «applichiamo i normali criteri che fanno scattare la presunzione di subordinazione in via generale. Inoltre in edilizia, dove il problema delle finte partite Iva è abnorme, tanto che ci sono più lavoratori autonomi che dipendenti, c’è una nostra circolare specifica (la 16/2012) in base alla quale si può ricondurre nell’ambito della subordinazione una serie di attività svolte da lavoratori autonomi nella fase di realizzazione della struttura dell’edificio, non delle finiture».
Risultano invece applicabili e sono efficaci i requisiti previsti dalla legge 92/2012 e dalle indicazioni contenute nella circolare ministeriale 29/2012 per individuare i contratti di collaborazione a progetto genuini. Il requisito principale è l’obbligo di descrizione del progetto nel contratto. Se manca questo elemento scatta la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre il ministero ha individuato una serie di attività incompatibili con la collaborazione a progetto, rendendo immediata la contestazione del rapporto di lavoro in essere. autonomo annuo lordo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile Inps per i commercianti; se il collaboratore ha competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche elevate
2 aprile 2014