VIA D’USCITA In forma temporanea si potrebbe decidere di assegnare a giudici diversi le due fasi del procedimento. Nei giorni scorsi il tribunale di Milano conun’ordinanzahasollevato il dubbio di costituzionalità circa la ritenuta inapplicabilità dell’obbligo di astensione, nel giudizio di opposizione del rito Fornero, al giudice (persona fisica) che abbia deciso la prima fase sommaria. Tale scelta è stata apprezzata dagli operatori come una ragionevole via d’uscita da una situazione di sempre più difficile gestione.
A Milano, a differenza della maggiorparte delle altre sedi giudiziarie, il giudizio di opposizione è assegnato, per provvedimento organizzativo, allo stesso giudice della fase sommaria. Dopo una serie di ricorsi per ricusazione con esiti contrastanti, una sentenza della Corte d’appello di Milano (la numero 1577 del 13 dicembre 2013) ha dichiarato nulla, per violazione del principio di imparzialità e terzietà dell’organo giudicante, la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione dallo stesso giudice della fase sommaria. A seguito di ciò alcuni giudici della sezione lavoro milanese hanno rivolto al presidente del tribunale un’istanza nella quale chiedevano di essere autorizzati ad astenersi nel giudizio di opposizione avverso un’ordinanzada loro stessi emessa, sottolineando come, in caso contrario, si sarebbero trovati a pronunciare unadecisione destinata a essere dichiarata nulla, con conseguente inutile dispendio di attività.
Il presidente del tribunale ha respinto le istanze, dichiarando di non condividere l’interpretazione data dalla Corte d’appello, non ravvisando alcuna incompatibilità nell’affidamento allo stesso giudice delle due fasi. Per uscire dall’impasse, una sezione del tribunale di Milano, investita dell’ennesima istanza di ricusazione, ha deciso di richiedere l’intervento della Corte costituzionale.
L’ordinanza di remissione alla Corte ricalca, nella sostanza, quelle con cui, in passato, erano stati sollevati dubbi di costituzionalità relativi alla mancata espressa previsione dell’obbligo di astensione del giudice in situazioni analoghe. La prima riguardava il giudizio di opposizione al decreto ex articolo 28 dello statuto dei lavoratori (repressione della condotta antisindacale), la seconda il procedimento di opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento. In entrambi i casi la Corte, con sentenze interpretative di rigetto, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità in quanto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, deve ritenersi sussistente l’obbligo di astensione, nei procedimenti di opposizione in questione, del giudice che aveva conosciuto della causa nella precedente fase del giudizio (sentenze 387/1999 e 460/2005). Vedremo se la Corte riterrà applicabili tali principi anche al rito Fornero. In ogni caso, una parola definitiva sulla questione è più che opportuna.
Nel frattempo, nel foro milanese (e negli altri che avevano adottato decisioni analoghe) ci si chiede cosa accadrà nell’attesa della decisione della Corte. È prevedibile che nei giudizi di opposizione in corso vengano presentate richieste di sospensione, in attesa della decisione della Corte, che potrebbero incontrare anche il favore dei giudici, giustamente perplessi di fronte alla prospettiva di pronunciare sentenze destinate a essere dichiarate nulle. Prospettiva già oggi resa concreta dalla posizione assunta dalla Corte d’appello, ma che diventerebbe inevitabile qualora la Corte costituzionale, seguendo il percorso argomentativo già espresso in passato nelle sentenze citate, concludesse per la sussistenza dell’obbligo di astensione nel giudizio di opposizione del giudice che ha deciso la fase sommaria. Il giudice delle leggi infatti ha già affermato che la violazione di tale obbligo rende nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice, a condizione naturalmente che la ricusazione sia stata tempestivamente proposta ed erroneamente respinta.
La sospensione dei giudizi in attesa della decisione della Corte avrebbe però l’effetto, certamente indesiderato quantomeno dalla parte opponente, di bloccare i processi per un tempo indefinito. La soluzione più ragionevole e prudente sembrerebbe dunque quella di affidare il giudizio di opposizione a un giudice diverso, quantomeno in via temporanea sino alla pronuncia della Corte, per mettere il processo al riparo dalle conseguenze del giudizio di costituzionalità. In tal senso sembra infatti che si stiano orientando alcune sedi giudiziarie, che pure sinora avevano optato per l’affidamento delle due fasi del rito Fornero al medesimo giudice.
Il Sole 24 Ore – 30 gennaio 2014