In un periodo di grave crisi, e con i Forconi nelle strada l’idea di inserire nel Ddl di Stabilità un paletto normativo al cumulo di stipendi e pensioni d’oro, oltre a fare bene alle casse dello Stato, serve anche a gettare un po’ d’acqua sulle sempre infuocate polemiche anti-casta.
Va letto anche in questo modo il via libera dato dalla commissione Bilancio della Camera nella seduta notturna di ieri all’emendamento presentato dal Pd e riformulato su richiesta di governo e relatori sul tetto in materia di cumulo tra pensioni e stipendio per incarichi pubblici. A causa dell’emendamento il tetto massimo al cumulo degli emolumenti viene 7 L’abolizione totale del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente era stata prevista dall’articolo 19 del decreto legge 112/2008. Grazie ad esso, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite), godevano dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico a cui appartenevano allineato a quello del primo presidente della Corte di cassazione (302mila euro) e si applicherà anche ai vitalizi «conseguenti a funzioni pubbliche elettive», a partire da quelli dei parlamentari.
Rispetto agli orientamenti iniziali (lo stesso Pd, Sel e M5S avevano presentato emendamenti che puntavano a sospendere il pagamento di pensioni oltre i 150mila euro per chi dovesse ricoprire incarichi pubblici) è prevalsa, alla fine, l’idea di fissare un tetto praticamente doppio al cumulo e per di più coinvolgendo soltanto una parte dei lavoratori pensionati.
La nuova soglia potrebbe suscitare, così, minori polemiche rispetto a quella preannunciata precedentemente, che aveva infatti già fatto accendere discussioni tra cittadini e i pensionati più ricchi, i quali si sarebbero visti sottrarre una parte siginificativa dei guadagni ottenuti anche attraverso le attività di collaborazione.
Come sempre in questi casi, quello uscito dalla Commissione sarà un provvedimento valido per il futuro: dal tetto sono esclusi, infatti, tutti i contratti in essere «fino alla loro naturale scadenza». Viene previsto, infine, che «gli organi costituzionali applichino i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti». Si evidenzia, infine, che la norma non prevede un divieto di cumulo tout court, ma si limita a fissare un tetto massimo allo stesso. «Chi percepisce una pensione, se svolge anche un’altra attività pubblica, sa che non può andare oltre i 300 mila», aveva, del resto, spiegato in commissione lo stesso relatore alla legge di stabilità, Maino Marchi.
Il Sole 24 Ore – 18 dicembre 2013