La Cassazione blinda il posto di lavoro per i dipendenti che sono in ferie e per le neo spose durante il primo anno di nozze. Con due sentenze depositate ieri (27057 e 27055) i giudici, spostandosi su campi diversi, annullano altrettanti licenziamenti bollandoli come illegittimi.
Nel primo caso la massima sanzione era stata disposta nei confronti di un tecnico del Comune colpevole di essersi reso irreperibile durante le ferie, ignorando l’ordine di rientrare in servizio. Secondo il datore l’obbligo di rispondere derivava da una precisa norma del contratto collettivo che imponeva la reperibilità e poco importava che le comunicazioni non fossero mai state ritirate. Dal canto suo l’ente locale rivendicava il diritto di revocare le ferie già concesse e affermava il dovere del dipendente di interrompere gli “ozi” e presentarsi in ufficio.
Gli appigli legislativi per giustificare la pretesa erano individuati nell’articolo 23 del Ccnl di comparto e nell’articolo 18 del Ccnl. Il primo, secondo l’ente ricorrente, inseriva tra i doveri del dipendente anche quello di «comunicare all’amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse». Mentre l’articolo 18 consentirebbe al datore di interrompere o sospendere il periodo di vacanza quando questa è già in atto. Ma la Cassazione invita a leggere correttamente le norme invocate. Non c’è dubbio che il datore debba essere informato del luogo in cui inviare le comunicazioni al suo dipendente, ma il diritto non si estende ai periodi di ferie, che sono un bene costituzionalmente tutelato. Esiste poi anche un’esigenza di privacy, coniugata con l’assoluta libertà per il lavoratore di andare dove vuole a recuperare le sue energie psicofisiche. Impresa difficile se si è obbligati, magari giornalmente, a sopportare lo stress di dare le coordinate dei propri spostamenti al capo. Decisamente male interpretato anche l’articolo 18. Anche in questo caso è vero che il datore, per esigenze organizzative, può modificare i periodi di ferie ma deve farlo, con un congruo preavviso, prima che queste abbiano inizio. La norma invocata specifica il diritto al rimborso delle spese documentate del viaggio interrotto per motivi di servizio, ma non fa alcun riferimento alle modalità con cui l’interruzione può essere adottata. Al contrario la giurisprudenza ha affermato il dovere di una comunicazione tempestiva ed efficace prima che il lavoratore abbia fatto l e valige, momento dal quale cessa ogni obbligo di reperibilità.
Un’altra lancia contro i licenziamenti, in questo caso discriminatori, la Cassazione la spezza in favore delle neo spose (sentenza 27055). Il divieto di licenziare la lavoratrice che ha detto sì vale per l’intero anno delle nozze. Né il licenziamento, se avviene in periodo “sospetto”, può essere giustificato da ragioni di ristrutturazione e di ridimensionamento dell’organico, essendo la deroga al divieto ammessa solo in caso di cessazione dell’attività dell’azienda. La garanzia, assicurata dalla legge 7 del 1973 ha la stessa finalità della legge 1204/1971 che impedisce il licenziamento della lavoratrice madre. «Si tratta di provvedimenti legislativi che nel loro insieme – si legge nella sentenza – tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio “esistenziale” particolarmente importanti».
Per questo alla lavoratrice è risparmiato anche l’onere di provare il carattere discriminatorio del licenziamento, mentre spetta al datore dimostrare il contrario.
Il Sole 24 Ore – 4 dicembre 2013