La mancanza dell’indicazione della data entro cui vanno consumati i prodotti alimentari o il superamento di detta data, se indicata, non integra l’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) – distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione -, bensì costituisce soltanto un illecito amministrativo (Cassazione, ordinanza 26413/13).
L’occasione della pronuncia è stato un ricorso presentato da un direttore di un locale e responsabile del piano di Autocontrollo di una società, ritenuto colpevole del reato di distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, poiché, presso i locali di una mensa aziendale, erano stati rinvenuti, nel corso di un’ispezione della USL, prodotti alimentari privi dell’etichetta relativa alla scadenza degli stessi o con data di scadenza già superata. Il ricorrente ha esposto che il superamento della data in cui gli alimenti dovevano consumarsi costituisce soltanto un illecito amministrativo, senza integrare gli estremi della contravvenzione contestata. La Suprema Corte ha accolto in pieno la doglianza del ricorrente, specificando che il caso in esame costituisce illecito amministrativo di cui all’art. 10 D.P.R. 109/1992, relativo al termine minimo di conservazione. Pertanto, Piazza Cavour ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 30 novembre 2013