Non serve una legge specifica perché l’atto aziendale di un’azienda ospedaliero-universitaria possa introdurre regole anti-nepotismo. È dunque legittimo prevedere il divieto di acquisire o mantenere l’incarico di capo dipartimento e il primariato per i professori che abbiano nella struttura parenti o affini entro il quarto grado. Il testo della Sentenza
Parola della sesta sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 5284/2013 del 4 novembre), che ha respinto l’appello di padre e figlio, entrambi docenti presso la facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli e inseriti nello stesso Dipartimento assistenziale.
I due professori avevano impugnato davanti al Tar Campania l’atto aziendale, emanato nel 2007 con decreto del rettore, sostenendo due tesi: che la mancanza di una espressa previsione di legge sulle incompatibilità impedirebbe agli atenei l’introduzione di simili limitazioni e che gli atti aziendali, pur strumento chiave di definizione del modello organizzativo e gestionale delle Aou, non possano disciplinare ulteriori aspetti della vita universitaria come quelli che incidono sul regime soggettivo delle incompatibilità e ineleggibilità dei docenti e sul loro status soggettivo. Ma il tribunale amministrativo nel 2008 ha respinto i ricorsi. E adesso anche Palazzo Spada conferma la loro pronuncia.
La regola censurata – si legge nella decisione del Consiglio di Stato – «ripete un principio immanente nell’ordinamento» sin dalla legge 6972/1890, poi costituzionalizzato dall’articolo 97 della Carta «come imparzialità e buon andamento». Il Dlgs 1172/1948, come modificato dalla legge 465/1950, proprio in ambito universitario, ha previsto il divieto per il coniuge, i parenti e gli affini del professore ufficiale della possibilità di essere nominati assistenti alla cattedra. L’atto aziendale dell’ateneo napoletano non nasce quindi dal nulla ma dà attuazione a un precetto consolidato nell’ordinamento universitario.
C’è inoltre un motivo specifico che rende la regola anti-nepotismo esente da censure. «Un Dipartimento ad attività integrata – sottolineano i giudici – è organizzato come centro di responsabilità e di costo per garantire unitarietà di gestione, ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, necessaria flessibilità operativa». Il direttore ha il ruolo delicato di assicurare l’uso delle strutture di degenza e ambulatoriali comuni al Dipartimento da parte del personale universitario e ospedaliero. Ha responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale sulla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per centrare gli obiettivi assegnati, in poche parole, “amministra” e governa una rete di servizi tenendo conto di tutte le particolari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
Legittimamente – conclude la decisione di Palazzo Spada – l’atto aziendale contestato «ha potuto prevedere, in conformità alla citata legge n. 465/1950, le misure applicative per prevenire situazioni generatrici di conflitti di interesse nello specifico settore». Per padre e figlio una sconfitta su tutta la linea. E anche la condanna al pagamento di 3mila euro di spese di giudizio
Il Sole 24 Ore sanità – 20 novembre 2013