In seguito alla comparsa dell’influenza avaria in diverse aziende avicole in Italia settentrionale, l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha deciso di intraprendere provvedimenti e di emanare un’ordinanza volta a impedire l’introduzione del virus in Svizzera.
l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha emanato una serie di restrizioni e divieti nell’importazione di pollame e uova.
È vietata l’importazione di carne di pollame cruda proveniente dalle zone a rischio, di uova da consumo, di pollame vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno nonché di uova da cova. Vi sono tuttavia delle eccezioni la dove il rischio di diffondere l’epizoozia è ridotto.
Gli esami effettuati da metà agosto sul pollame di numerose aziende presenti nella regione italiana dell’Emilia-Romagna hanno evidenziato la presenza dell’aviaria, rileva l’UFV. Centinaia di migliaia di volatiti sono stati abbattuti.
L’influenza aviaria è un’epizoozia altamente contagiosa che colpisce tutte le specie di uccelli, ma in particolare polli e tacchini. La malattia si trasmette mediante l’inalazione di goccioline di starnuto contenente muco contaminato o tramite l’inspirazione di polvere di escrementi in cui è contenuto l’agente patogeno.
L’ordinanza dell’UFV tiene conto dell’Accordo agricolo stipulato nel 1999 con l’UE, in virtù del quale la Svizzera è sostanzialmente tenuta ad adottare le misure di protezione sancite dall’UE.
L’ordinanza disciplina l’importazione di pollame e prodotti avicoli provenienti da zone di protezione, di sorveglianza e soggette a restrizioni in Italia. Le aree interessate si trovano nella parte nord-orientale dell’Italia nei pressi di Bologna e Ravenna.
Vige un divieto d’importazione per la carne di pollame cruda proveniente dalle zone di protezione, per le uova da consumo provenienti sostanzialmente dalle zone di protezione e di sorveglianza e per il pollame vivo, le galline ovaiole giovani, i pulcini di un giorno nonché le uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza e da altre aree soggette a restrizioni. L’importazione di pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone soggette a restrizioni è consentita a determinazione condizioni, in quanto essi rappresentano un rischio trascurabile per la diffusione dell’epizoozia.
L’Amministrazione federale delle dogane trattiene le partite sospette e trasmette all’UFV i documenti doganali necessari per effettuare ulteriori accertamenti. L’UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni, in collaborazione con le autorità cantonali.
L’ordinanza è entrata in vigore il 13 settembre 2013.
14 settembre 2013