RISERVATEZZA Il sindaco non può riportare all’albo pretorio i dati sensibili di un’impiegata anche se c’è un contenzioso. La pubblica amministrazione non può divulgare lo stato di malattia dei propri dipendenti, mentre è tenuta a mantenere sul proprio sito i dati identificativi del personale anche nel caso in cui tra le parti sia aperto un contenzioso davanti al giudice.
La Prima civile della Cassazione con la sentenza 18980/13 depositata ieri ha accolto il ricorso dell’impiegata di un comune bolognese che aveva visto affissi i sui «dati sensibili» all’albo pretorio, con l’aggiunta di informazioni sul processo in corso e, contemporaneamente, si era vista scomparire dall’organigramma pubblicato sul sito municipale.
Nell’interpretare le regole del Codice della privacy (Dlgs 196/2003), tra l’altro, la Corte sottolinea che anche le novità introdotte dal Dlgs 33/2013 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») non cambiano gli obblighi del datore di lavoro pubblico sul tema dei motivi che causano l’astensione dal lavoro.
La questione era nata dal rifiuto del tribunale di Bologna di dichiarare illecito il trattamento dei dati dell’impiegata operato dal comune, e pertanto di statuire la cancellazione del suo “profilo personale” dall’albo pretorio. A giudizio dei magistrati emiliani, in sostanza, erano stati rispettati i principi di pertinenza e di necessità e comunque non erano stati diffusi dati riguardanti lo stato di salute della ricorrente «essendo generica la dizione “assenza per malattia”»nè dati giudiziari, per aver genericamente indicato un processo in corso «per mobbing».
Sul tema però nel tempo il Garante aveva più volte espresso una posizione chiara, specificando che «l’indicazione del dato relativo all’assenza per “convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili, dal momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di “rivelare lo stato di salute” dell’interessato». Anche le linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico avevano ribadito che, tra i dati idonei a rivelare lo stato di salute, può rientrare anche una informativa relativa all’assenza dal servizio per malattia, anche se non sia contestualmente indicata la diagnosi.
Quanto invece all’oscuramento dal sito dei dati dell’impiegata, «va apprezzata quale violazione del principio di completezza dei dati personali trattati dall’amministrazione».
Il Sole 24 Ore – 9 agosto 2013