Sono tanti i contribuenti che l’anno scorso hanno sbagliato a versare l’Imu, e avvicinandosi la nuova scadenza si chiedono se possono utilizzare il loro credito Imu per pagare la rata di acconto di giugno.
Le aspettative sono comprensibili, ma la strada è difficilmente percorribile. La normativa (articolo 1, comma 164, legge n. 296/2006) prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento ed il Comune deve provvedere al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. I Comuni non hanno nessun impedimento al rimborso della quota Imu comunale, e normalmente il termine dei centottanta giorni viene sempre rispettato. Diverso discorso, invece, per la quota statale. Qui, il primo elemento da rilevare è l’assenza di un’espressa previsione normativa, ovvero la disciplina Imu non precisa a chi deve essere presentata la domanda di rimborso (Stato o Comune) e a chi compete l’effettuazione del rimborso. L’articolo 13, comma 11, abrogato dalla legge di stabilità 2013, prevede che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune, cui spettano le maggiori somme accertate. Questa previsione è stata ripristinata anche per il 2013 con la legge di conversione del decreto legge n. 35/2013, ma ancora oggi non si precisa per via normativa a chi compete effettuare il rimborso. Sul punto il ministero ha cercato di far chiarezza con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012. Con l’approccio ministeriale, volto a semplificare al massimo gli adempimenti dei contribuenti, si sono autorizzate le autocompensazioni all’interno dello stesso anno d’imposta, anche tra quota statale e quota comunale. Pertanto, un maggior versamento effettuato in sede di acconto poteva e potrà essere recuperato in compensazione con la rata di saldo: quello che conta è che l’ammontare complessivamente dovuto nell’anno, tra Stato e Comune, sia corretto. Se è possibile la compensazione all’interno dello stesso anno, tra acconto e saldo, questa non è possibile tra due anni d’imposta diversi, anche in considerazione del principio dell’autonomia di ogni annualità d’imposta. Se il contribuente ha effettuato un maggior versamento Imu Stato nel 2012, dovrà presentare istanza di rimborso al Comune, unico soggetto in grado di attestare la reale sussistenza di tale diritto, ma per la liquidazione delle somme si dovrà ancora aspettare, perché i Comuni aspettano ancora le istruzioni la cui emanazione è stata prevista nella risoluzione 2/DF del 2012. Unica possibilità di aver il rimborso Imu Stato 2012 è quella della compensazione autorizzata dal Comune. Infatti, il Comune nel proprio regolamento deve disciplinare lìistituto della compensazione, e se questo è stato previsto nulla vieta che un credito Imu Stato 2012, accertato con un provvedimento di rimborso, possa essere utilizzato per pagare con compensazione l’Imu Stato 2013; non si ritiene, invece, possibile utilizzare un credito vantato nei confronti del Comune per compensare quanto dovuto allo Stato. Diversamente occorrerà aspettare, come d’altro canto stanno facendo i Comuni per i quali non sono state ancora dettate le istruzioni per recuperare l’Imu comunale versata in eccedenza nella rata di acconto 2012 utilizzata in compensazione del saldo dell’Imu statale 2012, così come permesso dalle istruzioni impartite con la risoluzione n. 2/DF del 2013.
Il Sole 24 Ore – 9 giugno 2013