Il redditometro è applicabile, in ogni caso, anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima della sua approvazione. L’accertamento sintetico è quindi legittimo se il cittadino non spiega la proprietà di immobili e autovetture.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13776 del 31 maggio 2013, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. In particolare la sezione tributaria ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale a carico di un contribuente che aveva presentato la dichiarazione dei redditi prima dell’approvazione dei decreti ministeriali relativi al redditometro.
Infatti, con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione, attesa la natura esclusivamente procedimentale degli strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dal dpr n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente accertativi e probatori.
Di più, secondo la norma contenuta nell’articolo 38 l’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (per esempio, autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo; in tal caso, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita.
La vicenda riguarda un contribuente di Milano al quale era stato notificato un accertamento sintetico basato essenzialmente sulla proprietà di un immobile di grande valore non giustificato dai redditi dichiarati dall’uomo. L’uomo si era difeso sostenendo che l’accertamento non era valido in quanto il redditometro era stato approvato con decreti ministeriali posteriori alla presentazione della sua dichiarazione. La tesi aveva convinto la commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto i motivi addotti dal contribuente e annullato l’atto impositivo.
La Ctr aveva confermato il verdetto, respingendo il gravame dell’amministrazione finanziaria. Contro questa decisione l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione ottenendo un verdetto opposto. La questione non è pacifica. Infatti la procura generale del Palazzaccio, nell’udienza che si è celebrata lo scorso 9 maggio, ha chiesto di respingere il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
ItaliaOggi – 3 giugno 2013