Una massofisioterapista viene licenziata. La società di riabilitazione la allontana in base alla legge 42/1999 che, riformando le professioni sanitarie, prevede il diploma triennale per l’esercizio della professione.
La lavoratrice è solo in possesso di un corso biennale che non era possibile ritenere equipollente poiché non rispondeva ai requisiti indicati dal D.L. 27 luglio 2000, perciò fa ricorso ritenendo che i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore delle norme dovevano avere lo stesso peso dei diplomi universitari di nuova istituzione. La Cassazione, con la sentenza 13239/13, ha dichiarato di essere di diverso avviso, confermando quanto già stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato, ponendo il massofisioterapista sullo stesso piano del fisioterapista con diploma universitario, solo in caso di possesso di un diploma conseguito dopo aver frequentato un corso di tre anni. La Suprema Corte ha dunque escluso l’irretroattività della legge poiché essa ha lo scopo di garantire livelli professionali omogenei, anche attraverso corsi di riqualificazione. Se la ricorrente avesse infatti pensato di riprendere gli studi, la sospensione dal lavoro sarebbe stata solo temporanea e non definitiva come è stata per il caso in analisi.
http://fiscopiu.it/news/possibile-licenziare-chi-non-ha-i-titoli
31 maggio 2013