Anche se per ipotesi l’auto non avesse toccato il bovino, la presenza improvvisa dell’animale sulla carreggiata si porrebbe comunque come antecedente logico–temporale necessario del sinistro. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 3311/13.
Il caso
Un’automobilista, finito in una scarpata a causa di una mucca che aveva invaso la strada, cita in giudizio il proprietario dell’animale. Secondo la Corte territoriale il bovino era stato colpito dalla macchina che precedeva, per poi ribaltarsi su quest’ultima «imbarcandosi» sul tetto senza che il conducente riuscisse ad evitare l’impatto. Anche volendo ammettere che l’auto non avesse toccato l’animale, la presenza improvvisa di questo sulla carreggiata si porrebbe comunque come antecedente necessario del sinistro. Contro la pronuncia ricorre per cassazione il proprietario della mucca. Il primo problema riguarda un presunto vizio motivazionale riguardo la ricostruzione dell’incidente: l’automobilista, secondo il ricorrente, non poteva procedere a velocità moderata, altrimenti avrebbe evitato l’impatto. Quanto al presunto imbarcamento dell’animale sul tetto della macchina, questo sarebbe addirittura un’ipotesi incredibile. Con un secondo motivo di ricorso, il proprietario del bovino contesta la motivazione della sentenza e afferma che il giudizio di responsabilità non cambierebbe anche se si accertasse che la vettura non aveva toccato la mucca: la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se non si fosse in presenza di un caso fortuito. Gli Ermellini rilevano anzitutto che la prima censura non si conclude con il necessario momento di sintesi; essa, inoltre, non fa altro che riproporre questioni di fatto già sottoposte al giudice di merito, senza tener presente che la pronuncia di appello ha proceduto ad una argomentata valutazione del complesso probatorio sulla base della precedente sentenza di annullamento emessa dalla Suprema Corte. Sostanzialmente anche il secondo motivo tende a sollecitare un nuovo esame del merito, affermando che l’incidente si sarebbe verificato per un caso fortuito: gli elementi che fonderebbero una tale ricostruzione dell’accaduto, però, sono stati valutati diversamente dai giudici di merito. La Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 8 maggio 2013