L’incontro di oggi tra le banche e l’agenzia delle Entrate dovrebbe essere l’ultimo tassello prima del via libera finale con la firma del direttore dell’agenzia delle Entrate. Così, finalmente, vedrà la luce il decreto attuativo della super anagrafe dei rapporti finanziari, uno degli atti di maggior rilievo attesi dalle Entrate.
Si tratta di andare a integrare con i rispettivi valori (vedi saldi iniziali e finali, movimentazione, eccetera) le liste anagrafiche già presenti da tempo nella Anagrafe dei conti. Tali valori saranno forniti a far tempo dal 2011. Per contro sono ancora in lista d’attesa, anche se confermate, le proroghe per spesometro e beni ai soci, altre tematiche di primario interesse per le imprese e in ultima analisi per i contribuenti.
Resta inteso che le banche e gli intermediari finanziari dovranno inviare, opportunamente codificati secondo le indicazioni del l’Agenzia, tutti i movimenti finanziari anche se – si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo scorso – quelli che interessano effettivamente il fisco sono i numeri che provano un patrimonio del soggetto e non quelli, pure codificati, che di fatto non portano a dedurre la creazione di nuova ricchezza. In questo senso, di fatto sono insignificanti per il Fisco i depositi chiusi, le garanzie, i crediti, i finanziamenti, i versamenti al fondo pensione, i patti compensativi, i finanziamenti in pool e la partecipazione. D’altra parte, invece, i valori rilevanti sono, ad esempio, quelli relativi alla movimentazione del conto corrente (con i saldi iniziali e finali), ai depositi titoli, alle gestioni patrimoniali e ai certificati di deposito. Senza trascurare – e questo non può non porre dubbi sul senso dei dati richiesti – il numero di accessi alla cassetta di sicurezza. Come dire che un numero di operazioni di cui non si conosce comunque il contenuto (si può trattare anche di un’alternanza di gioielli indossati) rappresenta un valore interessante per la formazione delle liste selettive di controllo.
E poi ci si augura che oggi arrivi anche una parola definitiva in materia di conti correnti aperti a seguito dello scudo fiscale. Infatti, fermo restando che gli intermediari erano tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate l’anagrafica del conto corrente o dei depositi su cui finivano i capitali scudati secondo le indicazioni contenute nelle circolari 32/E del 2006 e 18/E del 2007 emanate dall’allora ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, ora si pone il problema se di quei conti si debba anche indicare la consistenza: e questo avverrebbe pur essendovi la segretazione del conto garantita dal Fisco e ulteriormente certificata dal pagamento dal bollo speciale previsto dal decreto Salva-Italia. Oggi gli operatori del mondo del credito – ma anche i cittadini interessati dall’operazione – si aspettano un’indicazione chiara e rispettosa da una parte degli obblighi fissati dalla legge ma anche della segretezza che lo Stato aveva a suo tempo dichiarato. Si ricorda che in sede di segnalazione anagrafica viene rilevata la tipologia del conto e non anche la sua eventuale secretazione: con il provvedimento di cui si tratta, vertendo esso sui valori contenuti nel conto, si dovrebbe capire se la secretazione può viceversa farsi valere autorizzando perciò l’intermediario a non fare segnalazioni ulteriori.
Gli adempimenti previsti dal decreto attuativo dell’anagrafe tributaria diventeranno operativi a partire dal 31 ottobre 2013 per i dati relativi all’anno 2011. Per quel che riguarda, in particolare, la super anagrafe tributaria le banche attendono di sapere con esattezza quali saranno i loro compiti, che sono di particolare importanza per la rete informativa che il Fisco metterà in piedi proprio partendo dai conti correnti; e questo non per svolgere le consuete attività ispettive ma per creare le liste di selezione dei contribuenti da controllare. Una serie di operazioni che prevedono forti investimenti in software da parte delle banche che però, come più operatori del settore confermano, faticano a quantificare in quanto entrano nel “calderone” delle spese per burocrazia e affini. Peraltro, l’obbligo riguarderà tutti gli intermediari finanziari (banche, Poste italiane, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio) chiamati a segnalare i dati identificativi dei rapporti finanziari, compreso il codice univoco, dei propri clienti (persone fisiche e non che ne hanno disponibilità, inclusi gli eventuali cointestatari).
Il Sole 24 Ore – 20 marzo 2013