Utilizzava uno studio della provincia di Catanzaro per svolgervi attività di consulenza per imprese private e attività intramoenia allargata non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza.
Per questo motivo un dirigente medico Asl è stato condannato per responsabilità dolosa, il 14 novembre scorso, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti calabrese, al pagamento di 46mila euro più gli interessi all’azienda sanitaria. Secondo i giudici contabili il dirigente ha violato il regime di esclusiva per avere svolto attività riconducibili al regime libero professionale, visto che, tra l’altro, aveva aperto partita Iva e fatturava le consulenze.
Sentenza n. 332 del 14 novembre 2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria
Le motivazioni della sentenza
Le attività di consulenza tecnica nulla hanno a che vedere con l’attività intramoenia allargata, rimanendo attratte nella c.d. attività libero professionale, soggetta al relativo regime fiscale e preclusa per definizione ai medici che optano per il regime di esclusiva. L’apertura da parte di un medico in regime di esclusiva di una partita IVA per poter svolgere – evidentemente in maniera continuativa – l’attività di consulente tecnico, laddove ove la relativa attività non necessita di tale adempimento fiscale ove svolta in maniera saltuaria, rappresenta una lesione del principio di esclusività. se le attività di consulenza medica giudiziale vanno assoggettate al regime IVA, esse non possono che rientrare nelle attività libero-professionali c.d. pure e, come tali, inibite ai medici pubblici dipendenti, fatti salvi i casi in cui vengano fatturate direttamente dall’azienda sanitaria di appartenenza del medico che sia stato preventivamente autorizzato a svolgerle.
30 gennaio 2013 – riproduzione riservata