Si possono abbattere gli animali selvatici con le ordinanze dei sindaci. È possibile farlo, lo dice la legge, «per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico» e via discorrendo.
Ma si deve fare «mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica». E solo «qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento». Quando però viene a mancare non solo uno, ma tutti e tre di questi requisiti fondamentali ecco che l’apposita ordinanza del sindaco deve essere annullata. È quello che è successo a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, dove il provvedimento firmato dal primo cittadino Luciano Lago il 16 ottobre 2008 che permetteva nelle zone agricole di sparare ai colombi durante il periodo di apertura della caccia è stata annullata dal Tar. La sentenza è l’ultimo atto del ricorso presentato nel 2009 dalla Lav che aveva impugnato la decisione del sindaco di controllare il numero di colombi nel comune attraverso i proiettili dei cacciatori. Un’ordinanza che aveva scatenato la protesta degli animalisti, decisi nel chiedere la revoca. Secondo i giudici del Tar, non risultavano sussistenti né la situazione di urgenza, né il pericolo per la salute umana.
Nicola Munaro – Corriere del Veneto – 17 gennaio 2013