Fuoco made in Italy su Mario Catania in piena campagna elettorale. A seguito di due denunce mosse da operatori oleari italiani Bruxelles chiede spiegazioni all’Italia su due norme contenute nel decreto sviluppo, n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge lo scorso agosto.
Sotto la lente della Commissione europea vi sarebbero l’articolo 43, comma 1-bis, che fissa il limite di alchil esteri per l’olio italiano a 30 mg/kg e l’articolo 43, comma 1-ter, che, invece, stabilisce che il panel test sia probatorio in sede di giudizio.
La lettera di richiesta di spiegazioni, giunta al Mipaaf la settimana scorsa, evidenzia come entrambe le tematiche siano già oggetto di regolamentazione europea. In particolare il regolamento Ue 61/2011 fissa il limite degli alchil esteri a 75 mg/kg per gli oli extra vergini d’oliva, mentre per il panel test le norme di riferimento comunitarie sono il regolamento 2568/91 modificato dal successivo 640/2008 che descriverebbero, nel dettaglio, procedure e metodiche per l’analisi organolettica dell’olio d’oliva.
Tra le righe, nella comunicazione di Bruxelles, la possibilità che i due articoli incriminati possano limitare o danneggiare il libero scambio di merci all’interno dei confini comunitari, violando i trattati e quindi dando luogo a una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Tale interpretazione era stata sostenuta, nel corso della discussione parlamentare, da parte di Confagricoltura, Assitol e Federolio.
A spingere la Commissione Ue a chiedere spiegazioni al Mipaaf vi sarebbero le variegate interpretazioni del testo normativo succedutesi nel corso delle settimane seguenti la sua approvazione definitiva. Una polemica chiusa il 20 novembre scorso con l’interpretazione autentica della norma data dall’Ispettorato repressione frodi del Mipaaf. Che recita: «In merito all’attuazione delle previsioni di cui all’art. 43, comma 1-bis, del dl n. 82/2012, si fa presente che la norma in questione rende obbligatoria la predisposizione di un “piano straordinario di sorveglianza” nei confronti delle imprese che hanno commercializzato le partite di olio extra vergine di oliva riscontrate alle analisi con valore alchil esteri superiore ai 30 mg/kg. Dall’esito del predetto piano dipenderanno eventuali, ulteriori determinazioni nei confronti delle imprese interessate».
Nel corso di successive riunioni con gli operatori, l’Ispettorato repressione frodi ha ulteriormente chiarito che il piano di sorveglianza avrà durata di 12 mesi dalla data di riscontro del superamento del limite. Durante tale periodo l’azienda sarà sottoposta a verifiche riguardo alla tracciabilità, la congruità delle giacenze e delle attività commerciali, la rispondenza dei campioni prelevati alle caratteristiche chimiche e organolettiche.
A quanto risulta a ItaliaOggi da fonti del Mipaaf, questa interpretazione della legge italiana non contrasterebbe col dettato comunitario, perché rappresenterebbe solo una procedura nazionale di sorveglianza della filiera olio d’oliva, senza alcun automatismo sanzionatorio a carico delle imprese soggette a controllo. Allo stesso modo la norma sul panel test sarebbe solo un «rafforzativo» di quanto disposto dai regolamenti Ue in vigore. Va ricordato che per il ministro alle politiche agricole, Mario Catania: «quelle della Commissione sono solo osservazioni e richieste di chiarimento a cui l’Italia risponderà puntualmente e celermente».
ItaliaOggi – 17 gennaio 2013