I chiarimenti dell’Inps (messaggio n. 220/2013). Dimezzata la prescrizione degli arretrati di pensione. Infatti, scende da dieci a cinque anni il termine entro cui il pensionato può rivendicare il diritto all’erogazione di ratei arretrati, anche in seguito a una ricostruzione del proprio trattamento pensionistico, a seguito di pronunzia giudiziale.
La novità, prevista dalla manovra estiva del 2011 (dl n. 98/2011), si applica a partire dal 6 luglio 2011, ma non tocca le prestazioni d’invalidità civile. Opera, inoltre, secondo un meccanismo di riduzione graduale (da 10 a 5 anni), illustrato dall’Inps nel messaggio n. 220/2013.
Manovra 2011. La novità è prevista dal dl n. 98/2011, la rima manovra estiva del 2011. L’articolo 38 del dl, infatti, con una modifica al dpr n. 639/1970, stabilì che «si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Non solo ma previde pure la nuova disposizione dovesse applicarsi «anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto», cioè al 6 luglio 2011. Per effetto della novità legislativa, insomma, il termine di prescrizione dei ratei di pensione arretrati si dimezza, scendendo da 10 a 5 anni. Dal punto di vista operativo, l’Inps (messaggio n. 220/2013) ha stabilito una particolare procedura nelle ipotesi in cui l’arretrato sia maturato entro il 6 luglio (data di entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione, o successivamente), prevedendo uno specifico «meccanismo di «riduzione» del vecchio termine decennale. Vediamone i dettagli.
Il passaggio da 10 a 5 anni di prescrizione. La situazione interessa tutti gli arretrati di pensione entro il 6 luglio 2011, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, e riguarda anche le eventuali differenze di pensione dovute a seguito di riliquidazioni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla medesima data del 6luglio 2011. Il meccanismo di «riduzione» del vecchio periodo decennale di prescrizione al nuovo di cinque anni prevede queste due regole:
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni;
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Questo meccanismo, ha precisato l’Inps, è stato elaborato sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni per i contributi. Primo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione superiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione deve essere ridotto a cinque anni.
L’Inps fa questo esempio. Diritto acquisito in data 6 luglio 2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero, ma sarà ridotto fino al previsto nuovo limite di 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2016.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro i16luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2010);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell’esempio, il 6 luglio 2000);
c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell’esempio 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
d) ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (nell’esempio il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).
Secondo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione inferiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione non deve essere ridotto a cinque anni. L’Inps fa questo esempio: diritto acquisito in data 6 luglio 2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2014. Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2012);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell’esempio 6 luglio 2002); c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell’esempio 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
d) verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (nell’esempio domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011. La situazione, in tal caso, è abbastanza semplice. Il diritto ai ratei arretrati di pensioni e alle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data (6 luglio 2011). Per esempio, il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
Fuori crediti invalidità e recupero indebiti
In assenza di esplicito richiamo da parte della nuova normativa alle prestazioni assistenziale, l’Inps ritiene che i ratei per crediti a titolo di provvidenze d’invalidità civile debbano continuare a essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile. In altre parole, dunque, i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 4, del codice civile); mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria (articolo 2946 del codice civile). La nuova disciplina non trova applicazione nemmeno in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Inps alla relativa ripetizione (ossia alla richiesta di rimborso) si prescrive nel consueto termine decennale da quando è avvenuta l’indebita erogazione.
ItaliaOggi sette – 14 gennaio 2013