Lo prevede il nuovo testo del ddl di Bilancio diffuso oggi con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e pronto per l’invio alle Camere dopo il visto del Quirinale. Confermate tutte le altre misure per la sanità presenti nella precedente bozza. IL TESTO BOLLINATO DEL DDL BILANCIO, LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La detrazione del 19 per cento prevista per le spese sanitarie resta ferma anche pagando in contanti per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici ma anche per il pagamento di prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche o strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Niente detrazione, invece, per i pagamenti in contanti relativi a prestazioni sanitarie effettuate in centri o strutture privati non accreditati con il Ssn. A chiarire il punto è l’ultima versione “bollinata” del ddl di Bilancio, ormai pronta per l’invio alle Camere dopo il visto del Quirinale.
Per il resto, confermate tutte le misure per la sanità. Pronti oltre 235 mln per l’acquisto di apparecchiature sanitarie in favore dei medici di medicina generale per contrastare il fenomeno delle liste d’attesa. Inoltre, novità sulle detrazioni fiscali e la loro tracciabilità: rispetto alla prima bozza, si mantiene la detraibilità al 19% delle spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket, a prescindere dal reddito. Inoltre, le nuove disposizioni sulla tracciabilità delle detrazioni non si applicheranno per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici.
Lo stesso dovrebbe valere, salvo smentite al momento non pervenute, per le somme vincolate (1 miliardo) per i due fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, anch’esse non citate nel testo della manovra ma comunque in vigore stante le norme precedenti tutt’ora vigenti che li hanno istituti nel 2017 e per gli anni a venire senza alcun limite temporale alla loro operatività (vedi legge di Bilancio 2017).
Ma ecco in sintesi tutte le norme di interesse sanitario comprese nel disegno di legge di Bilancio:
Articolo 9 (Nuove risorse per l’Edilizia sanitaria)
Viene qui confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla legge di Bilancio 2019.
Art. 41 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)
Viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Articolo 54 (Abolizione Superticket)
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Art. 55 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)
Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000,00 per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale. Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l’edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Da sottolineare che il ddl specifica che le apparecchiature sanitarie sono di proprietà delle aziende sanitarie e che saranno messe a disposizione dei medici secondo modalità individuate dalle aziende stesse.
Art. 75 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)
Cambiano le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero:
– nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.
In ogni caso, la detrazione compete nell’intero importo per le spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Art. 80 (Accise tabacchi)
Aumenta da 30 a 35 euro al chilogrammo l’accisa minima per sigari; da euro 32 ad euro 37 per i sigaretti; e da euro 125 ad euro 130 per tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. E ancora, per i tabacchi lavorati l’onere fiscale minimo passa da “95,22 per cento” a “96,22 per cento”.
Inoltre, la voce “tabacchi lavorati” viene sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento.”
Art. 81 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)
Viene qui introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.
1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
4. L’imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, nonché dall’articolo 96 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, in quanto applicabili.”
Art. 82 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
L’importo della nuova imposta viene fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Art. 85 (Tracciabilità delle detrazioni)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici.
Al comma 2 si specifica tuttavia che l’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione