Come noto l’entrata in vigore del DL 4/2019 ha introdotto dal 29 Gennaio 2019 la facoltà di riscattare con oneri agevolati il corso di laurea per i giovani. L’articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 consente, in particolare, fino al compimento dei 45 anni di età la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. La facoltà va vista con favore perchè aggiunge una ulteriore novità nell’ordinamento previdenziale ma per comprenderne la reale portata bisogna precisare vantaggi e svantaggi.
Le platee
Prima di tutto le platee interessate: la facoltà, salvo modifiche in corso di conversione del DL 4/2019, si rivolge a coloro che hanno meno di 45 anni. I periodi che possono formare oggetto di riscatto agevolato, inoltre, sono solo quelli che ricadono successivamente al 31.12.1995 non coperti da altra contribuzione utile ai fini pensionistici. Quindi se il periodo è già parzialmente lavorato l’entità del periodo da riscattare si riduce. Naturalmente l’esercizio della facoltà è subordinato all’effettivo conseguimento del titolo di studio e riguarda solo i periodi di durata legale di studio (non sono validi i periodi fuori corsi). Se il corso di studi si accavalla tra gli anni 1995-1996, ad esempio, una laurea quadriennale relativa ad un corso universitario tra il 1994 ed il 1997 il periodo riscattabile sarà solo quello successivo al 31.12.1995. Il periodo antecedente al 1996 dovrà essere riscattato secondo le regole tradizionali.
I costi ed i vantaggi
Altra questione sono i costi ed i vantaggi. Il riscatto agevolato consiste nel versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.858 euro al valore 2019) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell’anno di presentazione della domanda. In definitiva il riscatto di un anno di laurea con la novella in questione costa 5.233,14 euro nel 2019. Una cifra fissa, valida per tutti i destinatari della disposizione. Tutti danno per scontato che questa novità sia più vantaggiosa del tradizionale riscatto.
Tuttavia bisogna ricordare che già oggi con il sistema contributivo si possono riscattare i periodi di laurea pagando un onere commisurato sulla base delle retribuzione percepite nelle ultime 52 settimane di lavoro moltiplicata per l’aliquota di computo della gestione previdenziale presso cui si esercita il riscatto (art. 2, co. 5 Dlgs 184/1997). Dunque la facoltà in questione è conveniente soprattutto per i lavoratori che hanno nelle ultime 52 settimane percepito delle retribuzioni superiori a 15.858 euro l’anno e che, senza la norma in commento, dovrebbero versare un onere economico superiore. Ad esempio un bancario con 45mila euro di reddito nell’ultimo anno, con il sistema tradizionale dovrebbe sborsare 14.850 euro per coprire un anno di laurea. Mentre con la norma appena approvata abbatte l’onere di quasi due terzi.
L’operazione, di converso, non porta benefici concreti a quei lavoratori che hanno retribuzioni basse o che sono iscritti a gestioni previdenziali con aliquote contributive inferiori al 33%. Si pensi ad un commerciante che percepisce un reddito annuo di 15.858€. Con le norme attuali può riscattare la laurea pagando 3.805,92 euro grazie ad una aliquota contributiva nella gestione inferiore rispetto a quella dei dipendenti, pari al 24%. Stessa cosa per un professionista con partita iva iscritto alla gestione separata dell’Inps, con un reddito di 20mila euro paga un onere di 5mila euro per valorizzare in pensione un anno di laurea. In questi casi, quindi, le norme già in vigore consentono di pagare una cifra inferiore a quella “fissa” stabilita dal DL 4/2019.
Sarà quindi il lavoratore a dover scegliere se riscattare la laurea con il criterio agevolato oppure con il criterio tradizionale. Tenendo conto che meno si versa minore sarà l’effetto sulla misura della pensione finale.