UE, interrogazione parlamentare sull’uso inappropriato del termine “carne” per i prodotti vegetariani. La risposta di Andriukaitis
La risposta del Commissario Andriukaitis a nome della Commissione europea del 20/12/2018:
Nel caso in cui nessuna legislazione specifica preveda indicazioni particolari per gli alimenti a base di carne, devono essere applicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce le regole generali di etichettatura. Il regolamento contiene una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di agire quando considerano determinati termini come fuorvianti o che generano disinformazione per i consumatori. A tale riguardo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento chiede che le informazioni sugli alimenti non siano fuorvianti per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, per quanto riguarda la sua natura e composizione. Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell’applicazione e della corretta attuazione di tale legislazione.
La Commissione ritiene che le disposizioni di cui sopra forniscano agli Stati Membri elementi e criteri utili per agire in caso di uso di termini ingannevoli sui prodotti alimentari. L’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento prevede che la Commissione adotti un atto di esecuzione in data la fornitura volontaria di informazioni relative all’idoneità degli alimenti per vegetariani o vegani. In questa fase la Commissione non è in grado di impegnarsi in una data specifica per l’adozione di questa misura o sul suo contenuto.
L’interrogazione a risposta scritta E-005709/2018 dell’on. Tom Vandenkendelaere (PPE) del 10/11/2018:
Oggetto: Uso inappropriato del termine “carne” per prodotti vegetariani
Con l’aumento delle alternative alla carne vegetariane o vegane, c’è anche un numero crescente di denominazioni alternative per questi sostituti della carne. Nel marketing, i termini sono spesso utilizzati in modo creativo per presentare il prodotto ai consumatori in modo attraente. Tali informazioni possono tuttavia essere interpretate in modo fuorviante. Le parole “burger”, “filetto” o “schnitzel”, ad esempio, implicano che si tratti di prodotti a base di carne, mentre in realtà sono vegetariani. Alla luce di quanto detto, può la Commissione rispondere alle seguenti domande:
- Ritiene infatti che tali nomi possano essere fuorvianti per il consumatore e che determinati termini come “burger”, “schnitzel” o “filetto” debbano essere utilizzati solo in relazione a prodotti di origine animale?
- Ritiene opportuno stabilire norme europee inequivocabili sulla denominazione dei prodotti sostitutivi della carne, in modo da rafforzare il mercato interno a tale riguardo, considerando il fatto che in diversi stati membri si applicano attualmente norme diverse in materia?
da Ruminantia – Fonte: Commissione europea