Da sicurezzaalimentare.it. Con un proprio documento, il Ministero della Salute ha evidenziato le modalità comunicative per accompagnare il richiamo (recall) di prodotti alimentari atti a costituire un rischio per la salute umana, nonché le procedure di ritiro.
La procedura, sebbene ben stabilita e funzionante, permette di chiarire alcuni aspetti relativi all’emergere di fonti plurime di informazioni, in un momento storico in cui far partire uno scandalo alimentare è abbastanza facile.
Oltre a riprendere la valenza lessicale
<< richiamo (recall): procedura obbligatoria a carico dell’OSA, conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, par. 1 “Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”.>>, viene fatta presente la natura fondamentale e inevitabile dell’informazione da dare ai consumatori, e solo come misura accessoria quindi, caso per caso, si procede a valutare se ritirare i prodotti già forniti al consumatore.
Il Ministero chiarisce anche che il richiamo si applica nel caso di materiali di contatto, in particolare agli operatori economici che li immettono sul mercato (in via crescente a livello RASFF sono presenti segnalazioni circa materiali di contatto inidonei).
Le informazioni necessarie
Tra le informazioni minime necessarie da fornire ai consumatori per individuare il prodotto oggetto di richiamo, andranno forniti almeno:
– Nome del prodotto
– Marchio
– Ragione sociale del produttore-distributore
– Lotto produttivo e data di scadenza/TMC
– Sede di stabilimento/marchio sanitario (per alimenti di origine animale)
– Quantità-volume
– Motivo del richiamo con descrizione precisa del pericolo e senza indicazioni quali “Prodotto non conforme”, o “prodotto non idoneo al consumo”.
– Fotografia del prodotto all’atto di acquisto.
Il Sito del Ministero della Salute
La nota fa altresì presente che eventuali comunicazioni sul sito del Ministero della salute, che descrivano richiami specifici, non costituiscono una misura alternativa rispetto al richiamo del prodotto- non assolvendo l’OSA dall’obbligo di effettuarlo. Allo stesso modo, informazioni da RASFF, INFOSAN e altri sistemi (EWRS)- così come siti delle regioni, di autorità di controllo (es, carabinieri) non sono da considerarsi sufficienti da sole.
I casi in cui viene identificato un rischio per la salute umana di tipo grave dovrebbero essere soggetti a richiamo.
Un “rischio grave” può essere ravvisato sia in ragione di effetti immediati sulla salute (acuti) o invece posticipati (cronici). Tra i secondi, vale la pena osservare come oltre a residui eccessivi di fitosanitari, di sostanze tossiche e teratogene, o genotossiche, o radioattive, sono presenti anche in via presunta: OGM non autorizzati entro la normativa europea e novel food senza autorizzazione.
Le modalità di comunicazione
Le informazioni vanno rese disponibili con cartellonistica presso i punti vendita per tutti i richiami.
– Nel caso di rischi di tossicità acuta, in aggiunta, occorre usare anche mezzi stampa come dispacci ANSA; radio, TV, e tenendo sempre presente il livello locale, regionale, o nazionale; e ancora, in aggiunta: o una pubblicazione di rischiamo su proprio sito oppure una comunicazione di richiamo su social network.
– Nel caso di rischi di tossicità cronica, in aggiunta, occorre usare anche una pubblicazione di rischiamo su proprio sito oppure una comunicazione di richiamo su social network.
Certamente la comunicazione in caso di rischi di tossicità acuta deve essere maggiore, e con i cosiddetti “old media”, che però hanno un livello di penetrazione molto forte in Italia.
Soprattutto, nel caso l’azienda non disponga di sito internet o di pagine sui social media, supplirà la comunicazione di richiamo da parte del portale del Ministero della Salute entro l’apposita sezione.
Rischio Sconosciuto
Qualora vi siano rischi non quantificabili, a scopo precauzionale, l’OSA deve effettuare il richiamo del prodotto e procedere con cartellonistica apposita nei punti vendita.
Nuovo ruolo regioni
Al fine di aggiornare in tempo reale l’informazione, dandone accesso tempestivo ai consumatori, i richiami sono pubblicati su sito web del Ministero direttamente da parte delle Regioni, o delle Asl se incaricate dalle prime. Sul sito del ministero compaiono quindi comunicazioni di richiamo entro le 48 ore successive al richiamo stesso, e la regione può pubblicare su proprio sito istituzionale le stesse informazioni.
Ricordiamo che l’Italia ha definito recentemente come la assenza di tracciabilità equivalga a far considerare l’alimento come non sicuro, con un’anticipazione della soglia di pericolo, dato per presunto. Una interpretazione quindi che si innerva sull’articolo 14 e 19 del reg. 178/2001. Confermata la pronuncia del Tribunale dei Riesame di Palermo secondo cui è “pericoloso” (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non tracciabile ed, ovviamente, mischiarlo con quello – invece – “sicuro” e tracciato, con la sentenza n. 31035 del 9.6.2016, depositata il 20.7.2016, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato previsto dall’art. 5, lett. b), della Legge 30.4.1962, n. 283, l’impiego, nella preparazione di alimenti, di materia prima di provenienza “non tracciabile” unitamente ad altra “sicura”.
22 dicembre 2016