di Emiliano Calabrese. La regione Veneto ha approvato il 25 ottobre scorso la legge n. 19 che oltre ad individuare l’ente di governance della sanità («Azienda zero») dispone la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle aziende dando vita a 9 nuove Ulss quale risultato dell’accorpamento delle 21 attuali. I 33 articoli che compongono la legge prevedono non poche novità soprattutto se si tengono in considerazione i recenti meriti e riconoscimenti dell’ultimo rapporto CREA Sanità.
Vale la pena ricordare, infatti, che il centro dell’Università degli studi Roma Tor Vergata, nel confrontare i vari sistemi sanitari regionali, pone quello veneto al primo posto con un indice di performance pari a 0,63 quasi doppio (0,33) a quello della Campania (si veda il nostro servizio su Sanità24 ).
Azienda zero
L’obiettivo (Art. 1 e 2) è quello di unificare e centralizzare in capo ad un solo soggetto le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di supporto al coordinamento e alla governance del SSR, riconducendo a esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su scala regionale. Gli organi dell’Azienda Zero sono il Direttore generale (Art. 5), nominato dal Presidente della Giunta regionale, ed il Collegio sindacale (Art. 6) composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute. Previsto inoltre il Comitato dei Direttori Generali (Art. 3) al fine di garantire la piena attuazione di alcune delle funzioni assegnate all’Azienda Zero.
Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS.
In questo caso lo scopo del legislatore veneto è quello di migliorare la qualità e l’efficienza nella gestione dei servizi resi in un’ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme, sviluppando un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi nonché la partecipazione dei cittadini (Art. 14).
Rispetto al nuovo assetto organizzativo saranno soppresse le Aziende Ulss n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo. Dunque dal primo gennaio 2017 ci saranno:
l’ULSS n. 1 Belluno che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 1 Dolomiti”, mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorporando la soppressa ULSS n. 2 Feltre;
l’ULSS n. 9 Treviso che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorporando le soppresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo;
l’ULSS n. 12 che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 3 Serenissima”, mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorporando le soppresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia;
l’ULSS n. 10Veneto Orientale che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale”, con sede legale in San Donà di Piave;
l’ULSS n. 18 Rovigo che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 5 Polesana”, mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorporando la soppressa ULSS n. 19 Adria;
l’ULSS n. 16 Padova che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 6 Euganea”, mantenendo la propria sede legale a Padova e incorporando le soppresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este;
l’ULSS n. 3 Bassano del Grappa che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 7 Pedemontana”, mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorporando la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino;
l’ULSS n. 6 Vicenza che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 8 Berica”, mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorporando la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino;
l’ULSS n. 20 Verona che modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 9 Scaligera”, mantenendo la propria sede legale in Verona e incorporando le soppresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo.
Fabbisogno di personale medico
Da sottolineare che la riorganizzazione prevede entro il 31 dicembre 2017 (Art. 14) sia l’incremento del 15% dell’attuale numero di posti letto degli ospedali di comunità che almeno il 60% dei medici di medicina generale integrati nelle medicine di gruppo (80% entro il 31 dicembre 2018). Inoltre è prevista la rideterminazione dell’offerta dell’assistenza ospedaliera secondo una logica di rete coordinata, integrando reti cliniche e territorio (Art. 15) ed individuando il fabbisogno di personale medico ospedaliero entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge (Art. 23).
Osservatorio regionale
Merita infine una citazione la nascita dell’Osservatorio regionale (Art. 16) che dovrà svolgere la funzione di monitoraggio rispetto alla nuova organizzazione sanitaria.
Il Sole 24 Ore sanità – 1 novembre 2016