Alla data odierna, 26 ottobre, sono stati confermati in totale 202 focolai di BTV-4 nelle province di Belluno (59 focolai), Treviso (101), Vicenza (34) e Padova (8). Complessivamente sono 70 i Comuni ad essere interessati. I focolai sono stati riscontrati in ovini (78), bovini (120), caprini (3) e selvatici (1 muflone).
Si riporta una tabella di sintesi dei focolai di Bluetongue confermati alla data odierna.
Il direttore dell’Unità organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Michele Brichese, ha inviato ieri una nota ai Sevizi veterinari che fornisce chiarimenti relativamente alle certificazioni per la Blue Tongue nei casi di esportazioni verso paesi terzi. La Unità Organizzativa, a fronte delle numerose richieste di indicazioni, ha inviato un specifico quesito al Ministero della Salute.
“Le due Direzioni interessate hanno rappresentato che la Blue tongue è una malattia infettiva trasmessa attraverso insetti vettori. Le carni ed il latte le pelli e la lana non costituiscono veicolo di trasmissione della malattia e pertanto, in conformità a quanto previsto dall’OIE ANIMAL HEALTH CODE aggiornato per il 2016 (per q.r. la Blue Tongue): (http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bluetongue.htm), in relazione alla Blue tongue non trovano applicazione misure restrittive relative alla commercializzazione dei suddetti alimenti e prodotti.
Possono quindi essere sottoscritti i certificati per l’export di prodotti alimentari (carne, latte o derivati) e altri prodotti (pelli e lana) che contemplano il requisito di provenienza da area indenne da malattie denunciabili non soggetta a nessun tipo di misura restrittiva relativamente al prodotto alimentare o ai prodotti.
Si riporta l’estratto “Article 8.3.2. del citato codice OIE”
Article 8.3.2.
Safe commodities
When authorising import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any bluetongue-related conditions regardless (nonostante) of the bluetongue status of the exporting country:
milk and milk products;
meat and meat products;
hides and skins;
wool and fibre;
in vivo derived bovine embryos collected, processed and stored in accordance with Chapter 4.7.”
Resolve – 26 ottobre 2016