A finire «in gabbia» alla fine, è stata l’ordinanza del Comune di Padova che doveva vietare l’arrivo in città di animali esotici al seguito di clown e carovane. Ieri il Tar del Veneto si è espresso sulla causa che vedeva contrapposti Ennio Togni, esponente di una delle più famose famiglie circensi italiane, e il sindaco Massimo Bitonci. E a spuntarla è stato proprio il patròn dell’American Circus.
Nodo del contendere, il divieto in tutto territorio comunale degli spettacoli itineranti che hanno al seguito «primati, grandi felini, elefanti, ma anche delfini, lupi, orsi…». L’assessore all’avvocatura civica, Matteo Cavatton, bollava il provvedimento come «una battaglia di civiltà» e fino a poche settimane fa assicurava: «Siamo sereni: il nostro regolamento è in linea con le convenzioni Unesco sul diritto per gli animali e con quelle dettate dalla commissione del ministero dell’Ambiente, che ordinano espressamente di non utilizzarli per scopi ludici».
Il messaggio era chiaro: chi utilizza gli animali negli spettacoli, è meglio che se ne stia alla larga da Padova. Un divieto che però non è andato giù a Togni, che dal primo ottobre al 30 novembre aveva intenzione di portare in città il suo circo, animali inclusi. Nei mesi scorsi ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale, nel quale accusava il Comune di «violazione di ogni norma e principio in tema di gerarchia delle fonti, eccesso di potere non essendovi alcuna disposizione normativa di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire gli spettacoli circensi con animali esotici». Il punto sta proprio qui: l’amministrazione locale non può vietare gli «spettacoli viaggianti». E il collegio, presieduto dal giudice Oria Settesoldi, l’ha messo nero su bianco nella sentenza pubblicata ieri, con la quale annulla i limiti fissati dalla giunta e condanna il Comune a pagare duemila euro di spese.
«La normativa vigenze – si legge nella sentenza – riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo per le amministrazioni comunali d’individuare adeguati spazi per l’installazione degli impianti e per l’esibizione degli spettacoli». Manca quindi un qualunque tipo di divieto nell’utilizzo degli animali esotici «con conseguente quanto palese illegittimità dell’ordinanza sindacali che contrasti con la disciplina nazionale».
Più in generale, osserva il Tar del Veneto, l’ente locale ha soltanto il potere «di disciplinare e vigilare sulle condizioni d’igiene e pubblica sicurezza in cui si svolga l’attività circense» ma «non esiste» un norma che gli attribuisca anche la possibilità di fissare «il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli».
Andrea Priante – Il Corriere del Veneto – 11 ottobre 2016