Non sempre la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dal concorso pubblico. Lo sostiene la quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3685/2016.
Il caso
I giudici di Palazzo Spada valutano la sentenza n. 1373/2015 con cui il Tar Calabria ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per non avere il candidato sottoscritto la domanda di partecipazione. E questo perché la previsione della sottoscrizione costituisce un requisito formale funzionale a diverse finalità: riferibilità della domanda al concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione; autodichiarazione e responsabilizzazione sulla veridicità dei contenuti della domanda di partecipazione stessa.
La quarta sezione del Consiglio di Stato si pronuncia, con la sentenza n. 3685/2016, sul ricorso proposto dal concorrente escluso e ribalta la pronuncia di primo grado, con conseguente accoglimento del ricorso stesso.
La sottoscrizione
Partono i giudici amministrativi dalla consapevolezza che la sottoscrizione della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici non è solo frutto di una regola destinata a tutelare la parità tra i concorrenti ma è anche coerente col principio di autoresponsabilità, talché le conseguenze della non conformità della dichiarazione ricadono sul dichiarante. Né può invocarsi il soccorso istruttorio, «trattandosi – si legge nella sentenza – di deficit che autorizza a dubitare di trovarsi al cospetto di una dichiarazione di partecipazione ad una procedura selettiva e della sua autenticità».
Ma se questa regola vale in via di principio, non viene applicata al caso di specie, in cui il concorrente escluso era stato ammesso alle prove e vi aveva regolarmente partecipato, con riserva di accertamento successivo dei termini per la presentazione e sottoscrizione della domanda. Talché l’amministrazione non aveva dubbi sulla sua identità né sulla coincidenza tra l’autore della domanda e il soggetto che partecipò alle prove né ancora sulla persistenza della volontà di quest’ultimo di parteciparvi.
Le finalità
Risultano dunque esaudite, a detta del Consiglio di Stato, tutte le finalità cui è funzionale la sottoscrizione della domanda, secondo quanto indicato dal Tar Calabria: riferibilità al concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione; autodichiarazione e responsabilizzazione sulla veridicità dei relativi contenuti. Infatti, la ratio non è quella di “punire” la distrazione di chi dimentica di sottoscrivere la domanda, quanto quella di assicurare l’amministrazione sulla provenienza e riferibilità della stessa a chi ne è l’autore.
Il Sole 24 Ore – 5 settembre 2016