Nulla di specifico prevede la legge sul superamento del periodo di comporto, ossia del periodo massimo di malattia che consente la conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia cronico-degenerativa. Maggiore sensibilità dimostra, invece, la contrattazione collettiva, in particolare nel pubblico impiego, dove, nei principali comparti viene previsto che in caso di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. In tutti i comparti è poi prevista la possibilità di prolungare il periodo di comporto (fissato in 18 mesi) per un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza non retribuita.
Analoga previsione si ravvisa anche in alcuni contratti del settore privato; ad esempio, per i lavoratori addetti al recapito di telegrammi ed espressi, è previsto che nel computo del periodo di conservazione del posto non si tenga conto, su richiesta dell’interessato, delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e da altre equiparabili rilevabili da enti istituzionali preposti. In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di 24 mesi.
Il contratto per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie e finanziarie, recentemente rinnovato, dispone che in caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. Sempre nell’ambito del settore creditizio, anche il rinnovo del 31 marzo 2015 del Ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali prevede il maggior periodo di comporto.
Anche il contratto collettivo del lavoro domestico, nello stabilire i periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, è previsto l’aumento del 50% in caso di malattia oncologica.
IL Sole 24 Ore – 26 maggio 2016