La legge sulle unioni civili riconoscerà alle coppie di fatto anche i diritti ereditari e la pensione di reversibilità. Il testo, basata sul modello tedesco delle unioni civili, è stato approvato già in prima lettura dell’Aula di Palazzo Madama e si accinge ad essere licenziato in via definitiva dalla Camera dei Deputati entro la metà del mese di maggio.
Non un matrimonio, ma unioni registrate che riconoscono alle convivenze di fatto di persone stabilmente legate da legami affettivi di coppia i diritti più rilevanti ora appannaggio unicamente delle coppie unite dall’istituto del matrimonio, tra cui i diritti ereditari e la pensione di reversibilità.
Di fatto, tutte le norme contenute nel codice civile che fanno riferimento al matrimonio, vengono applicate di default alle nuove unioni civili. Ad eccezione delle adozioni, un territorio che resta escluso dal nuovo istituto giuridico, privilegiando le famiglie cosiddette naturali, con un padre e una madre.
In materia previdenziale l’estensione determina, tra l’altro, l’applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente, la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare nonché, in caso di morte di uno dei due conviventi, l’estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o alla indennità di morte. Una novità da tenere presente. In sostanza il compagno viene trattato esattamente come se fosse un coniuge e, pertanto, gli spetterà un assegno pari, di regola, al 60% della pensione che prendeva o che avesse preso il defunto con le riduzioni legate al possesso dei redditi. L’equiparazione del compagno al coniuge farà acquisire rilevanza anche al reddito del compagno in occasione della richiesta di fruizione di quelle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito (si pensi in particolare all’assegno sociale).
Da segnalare, inoltre, che in caso di morte del prestatore di lavoro saranno corrisposte all’altra parte dell’unione sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Il disegno di legge riconosce, poi, alle parti importanti diritti in caso di infermità o di decesso di uno dei due compagni o di scioglimento della convivenza, tali da tutelare la parte superstite in posizione di maggiore debolezza.
www.pensionioggi.it – 4 maggio 2016