Il blocco dei posti dirigenziali vacanti scritto nell’ultima legge di stabilità si applica anche agli enti locali. In questo modo la Corte dei conti, conla delibera 73/2016 della sezione di controllo per la Puglia, entra a piedi uniti su una questione interpretativa che interessa da vicino gli enti locali, e che ha visto in questi mesi gli amministratori locali impegnati in un lungo confronto con la Funzione pubblica con l’obiettivo di evitare il «taglio». Secondo i magistrati contabili, invece, non c’è nessuna scappatoia.
Regole scritte male
A sollevare i dubbi è stata la formulazione, come spesso accade sfortunata, del comma 219 della legge 208/2015, che ha previsto l’«indisponibilità» delle posizioni dirigenziali vacanti al 15 ottobre, e la risoluzione automatica degli incarichi affidati dopo. La norma parla degli organici dei dirigenti «di prima e seconda fascia», distinzione esistente solo nella Pa statale, come «rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del Dl 95/2012), anch’esso riferito all’amministrazione centrale. La norma, spiega però la stessa manovra, si applica «alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001)», cioè a tutte.
Niente deroghe
In base ai primi due passaggi, i Comuni chiedono di essere esclusi dalla tagliola, ma la Corte dei conti va con decisione in direzione contraria, sostenendo che questa lettura restrittiva «trova puntuale smentita alla luce di argomenti di carattere letterale, sistematico e teleologico». Il punto chiave, nell’analisi dei magistrati contabili, è il fatto che il congelamento dei posti dirigenziali è legato all’attuazione della riforma del ruolo unico prevista dalla legge Madia, che si applica anche a Regioni ed enti locali. Non vale, in quest’ottica, l’obiezione in base alla quale alla Pa locale sono dettate dalla stessa manovra altre richieste, come la ricognizione delle dotazioni organiche, dirigenziali e non, prevista dal comma 221 e la riduzione del turn over imposta al comma 228. Il primo obbligo non è «alternativo» al congelamento dei posti disponibili, ma solo «aggiuntivo», e il secondo non riguarda la dirigenza.
A tempo
Su queste basi, la Corte dei conti indica lo «stop» anche agli incarichi a tempo determinato previsti dall’articolo 110 del Tuel, quindi entro il 30% dei posti in dotazione organica per la stessa qualifica, e per le proroghe dei vecchi incarichi.
Il Sole 24 Ore sanità – 13 aprile 2016