di Giuseppe Nucci. L’annullamento di una sanzione disciplinare rientra nelle dinamiche fisiologiche dell’azione amministrativa. Ma se la sanzione disciplinare è stata irrogata con «notevole superficialità e approssimazione» allora è giusto che gli eventuali costi sostenuti dalla Pa vengano posti a carico di chi, quella sanzione, ha irrogato.
Con la sentenza n. 89 della sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei conti (depositata il 29 marzo 2016) viene chiarito questo concetto con riferimento alle spese di lite a cui è stata condannata l’amministrazione nel giudizio giuslavoristico con cui è stata annullata una sanzione in relazione alla quale, a fronte di un accertamento dei fatti condotto con una diligenza minima, sarebbe emersa addirittura l’insussistenza di elementi per muovere addebiti.
La sanzione annullata
La vicenda trae origine dall’irrogazione, da parte di un dirigente amministrativo di un tribunale, della sanzione disciplinare del rimprovero verbale a un collaboratore per aver affisso sulla porta dell’ufficio del gratuito patrocinio penale un avviso di chiusura per assenza del personale per ferie e perché impegnato in altre attività, senza avvisare prontamente i superiori gerarchici affinché potessero adottare le misure organizzative del caso. Tale sanzione è stata ritenuta illegittima e annullata dal Tribunale del lavoro che ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Le verifiche del giudice contabile
Pur evidenziando che non sussiste alcun automatismo tra l’illegittimità di un atto e la responsabilità amministrativa dell’autore dello stesso, il giudice contabile ha rilevato, in relazione a quanto addebitato al dipendente, che:
• non si può ascrivere allo scrupolo del dipendente, che ha preso iniziative in carenza di doverose disposizioni di servizio, di avere creato degli inconvenienti che anche senza il suo intervento si sarebbero comunque verificati;
• l’affissione dell’avviso sulla porta dell’ufficio, non solo non ha indotto in errore il pubblico, ma anzi ha fornito una corretta informazione che altrimenti sarebbe mancata;
• la contestazione di non aver tempestivamente avvisato i superiori gerarchici della situazione è palesemente infondata in quanto essa era a loro già nota e, in ogni caso, il dipendente, prima di procedere all’affissione dell’avviso, aveva cercato invano i colleghi di qualifica superiore.
Le responsabilità del dirigente
Il giudice di prime cure ha affermato l’assoluta inconsistenza delle contestazioni disciplinari rivolte al dipendente e quindi l’illiceità della condotta sfociata nell’adozione del rimprovero verbale annullato in sede giurisdizionale, con conseguente danno pari all’importo delle spese di lite oggetto di rifusione a favore del ricorrente. La condotta censurata, in definitiva, si configura «macroscopicamente deviante rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere un dirigente che avesse improntato la condotta a diligenza anche minima». Appare sintomatica la precisazione del dirigente secondo il quale la sanzione irrogata si inquadra in un’azione rivolta a fronteggiare «una situazione di lassismo dei dipendenti e di disorganizzazione» che ha richiesto «una energica azione volta ad assicurare tre obiettivi organizzativi, ovvero il richiamo all’osservanza dei doveri d’ufficio, l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché il contenimento delle spese». Evidentemente, non sempre i buoni propositi sono perseguiti con strumenti adeguati!
IL sole 24 ore – 7 aprile 2016