Il 22 marzo 2016 entra in vigore il Dlgs 15 febbraio 2016, n. 28 sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, il provvedimento stabilisce principi, disciplina e modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro
I valori di parametro. I valori di parametro, che sono riportati nell’allegato I al decreto, devono essere rispettati:
– per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
– per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
– per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
– per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
La definizione dei punti di cui sopra avviene, fatta salva la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori, che può essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualità dell’acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattività tra il punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati.
Enti competenti per i «controlli esterni».
Spetta alle Regioni e alle Province autonome, avvalendosi delle Aziende sanitarie locali ovvero di altri Enti pubblici, competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle Arpa/Appa, assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui sopra, attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
In caso di superamento di uno o più valori di parametro, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi delle Aziende sanitarie locali, ovvero di altri Enti pubblici competenti, assicurano che:
– venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
– vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattività nell’acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;
– vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
Tali controlli, definiti «controlli esterni», devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell’acqua consumata nel corso dell’anno. I risultati dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle Aziende sanitarie locali, ovvero degli altri Enti pubblici (competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali) per un periodo di almeno 5 anni.
Le attività richieste alle Regioni.
Ove gli impianti di una rete di distribuzione ricadano nell’area di competenza territoriale di più Aziende sanitarie locali, ovvero di altri Enti pubblici individuati con legge regionale, la Regione può individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali l’organo sanitario di controllo è individuato d’intesa fra le Regioni interessate.
I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle Regioni e dalle Province autonome al ministero della Salute, il quale, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, gestisce un archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano e le altre attività connesse disciplinate dal decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli effettuati in applicazione del decreto sono comunicati dal ministero della Salute alla Commissione europea, se richiesti dalla Commissione medesima.
Gli obblighi dei Gestori: «i controlli interni».
Il decreto prevede poi che i Gestori siano tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati a garantire che l’acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti di legge.
Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l’analisi e gestione del rischio è effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel Piano di sicurezza dell’acqua (Psa) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I «controlli interni» possono essere concordati con l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con altri Enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali. I «controlli interni» non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i «controlli esterni» sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2016