Se il messaggio non era arrivato chiaro con il dibattito relativo alle nuove norme sulla privacy introdotte in Italia con il Jobs Act lo sarà ora: per la Corte europea dei diritti dell’uomo l’azienda può controllare le comunicazioni private dei propri dipendenti se sono inviate con strumenti aziendali. E licenziarli per il solo fatto di averlo fatto, senza che si debba dimostrare un danno effettivo all’azienda se non quello di «avere perso tempo durante l’orario di lavoro».
Tema spinosissimo e magmatico destinato a fare discutere, anche perché appare controdeduttivo se confrontato con l’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita familiare e privata) su cui la sentenza si è concentrata.
Il caso 61496/08 era stato sollevato a Strasburgo da un ingegnere romeno, Bogdan Mihai Barbulescu, licenziato nel 2008 per avere usato dal 1 agosto del 2004 al 6 agosto del 2007 l’account aziendale di messaggistica Yahoo per comunicare con la fidanzata e con il fratello. Tutto qui? Sì, tutto qui. Non sono state trasmesse informazioni delicate né dannose: la contestazione è che non si concentrava sul lavoro. Risultato: fired. È per questo motivo che la sentenza segna un salto di qualità nel dibattito sulla privacy.
La decisione è stata presa dalla quarta sezione della Corte di Strasburgo il 1 dicembre del 2015, con sei voti a favore contro uno, ma soltanto ieri sono arrivate le motivazioni secondo le quali le decisioni dei tribunali di Bucarest non erano «né manifestamente infondate né inammissibili». La sentenza è importante anche perché di direzione opposta rispetto ad altri famosi casi come quello di Halford contro la Gran Bretagna e quello di Coplant sempre contro sua Maestà la regina Elisabetta (Echr 2007-I). In ambedue i precedenti Strasburgo aveva rilevato che l’utilizzo di strumenti aziendali come il telefono era «permesso o perlomeno tollerato», mentre qui l’azienda era stata chiara nel suo essere intollerante.
Sulla difesa dell’articolo 8 poi la Corte europea ha rilevato solo che il diritto alla privacy dell’ingegnere romeno è salvo perché il contenuto dei messaggi non è stato utilizzato per giustificare il licenziamento. Siamo sul filo del dibattito leguleio, ma il senso è chiaro: l’azienda ha il diritto di accendere l’occhio del Grande fratello. «Probabilmente queste sentenze — commenta Giampiero Falasca, responsabile del dipartimento del lavoro per lo studio legale Dla Piper — vanno lette al contrario: quando dicono che non è illegittimo non dicono che è doveroso. In poche parole se l’azienda non avesse licenziato l’ingegnere la sentenza non sarebbe cambiata. In ogni caso va sottolineato che nel nostro ordinamento un caso simile non reggerebbe. È illecito senz’altro l’utilizzo di strumenti aziendali per comunicazioni personali, come sancito anche dal recente Jobs Act, ma l’azienda può applicare delle sanzioni e dei richiami invece del licenziamento: in Italia forse non ci sarebbe la giusta causa, a meno di non dimostrare l’inadempimento del dipendente».
Certo è che l’ubiquità degli strumenti aziendali e l’elasticità del concetto di orario di lavoro rende non facile considerare chiuso il dibattito sulla nostra privacy: un messaggio inviato da un iPad aziendale alle 20 di sera, per esempio, è considerato un intralcio al lavoro?
Massimo Sideri – IL Corriere della Sera – 13 gennaio 2016