La responsabilità per il risarcimento del danno spetta all’ASL: è infatti l’azienda sanitaria tenuta a catturare, ricoverare i cani, sterilizzarli e reimmeterli sul territorio comunale.
Il ciclista o il motociclista caduto dalla sella perché attaccato da un branco di cani randagi ha diritto ad essere risarcito dall’Asl in quanto soggetto a cui la legge ha affidato le funzioni di cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale. È quanto chiarito dal Giudice di Pace di Napoli, dott. Italo Bruno in una recente sentenza.
La Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nell’individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, distribuisce le competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle ASL.
In particolare, ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, alle Aziende Sanitarie Locali, invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.
Alle Regioni, infine, spetta il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle ASL e, in attuazione di tale delega, le Regioni hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali – tendenzialmente – affidano le più ampie competenze di controllo e recupero dei cani randagi ai servizi veterinari delle ASL.
Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo. Con conseguente addebito di responsabilità per i danni cagionati dai cani: si pensi ai numerosi casi di morsi o agli attacchi di branchi nei confronti di ciclisti, pedoni, motociclisti.
Se il danno fisico non può essere provato nel suo esatto ammontare, per via di scarsa certificazione medica depositata, e delle lievi lesioni evidenziate, il giudice può sempre liquidare l’indennizzo in via equitativa, ossia secondo quanto a questi appare conforme a giustizia (nel caso di specie, 700 euro più spese processuali). La liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all’impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un’indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l’intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi [3].
laleggepertutti.it – 3 dicembre 2015