L’Inps informa i titolari di pensione – con decorrenza compresa entro l’anno 2014 – in ordine ai redditi da lavoro e il regime del divieto di cumulo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, coincidente con la scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.
La disciplina che illustra l’intervento di prassi dell’Inps è quella dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e al comma 4 dispone che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione Irpef.
L’Inps fornisce i chiarimenti necessari all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.
Dipendenti pubblici Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici non sono cumulabili ai redditi da lavoro i trattamenti pensionistici di inabilità. E il divieto vale per tutti i trattamenti privilegiati, e per i dipendenti della pubblica amministrazione sono considerati quindi specificatamente quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (si veda l’articolo 27 della legge 177/1976 per i dipendenti civili dello Stato).
Con decorrenza 1° gennaio 2001 al trattamento pensionistico di inabilità si applicano le regole sul cumulo stabilite dall’articolo 72, comma 2, della legge finanziaria 388/2000. La disciplina stabilisce che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
Comunicazione tempestiva sui redditi Il pensionato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps l’eventuale attività lavorativa autonoma o dipendente: impegno che viene sottoscritto i n sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione. Per cui i pensionati interessati dal cumulo nel caso di redditi da lavoro autonomo utilizzano per la comunicazione il modello « 503 AUT» da trasmettere tramite Pec.
Dichiarazione a preventivo per l’anno 2015 I pensionati, soggetti al divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015. Le trattenute che verranno operate sulla pensione in via preventiva saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell’anno
2016. L’Inps ricorda che sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione i pensionati non soggetti al divieto di cumulo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità decorrenti entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata o di pensione di anzianità e di pensione o assegno ordinario di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
Il Sole 24 Ore sanità – 27 settembre 2015