I compensi per la turnazione e per lo straordinario possono essere cumulati; l’indennità di turno spetta ai lavoratori che hanno svolto la loro prestazione rispettando gli orari programmati nel caso in cui, a seguito di assenze, non sia stato garantito l’orario minimo di servizio di 10 ore giornaliere, mentre essa non spetta né nel caso di svolgimento della prestazione con lavoro flessibile né nel caso di permessi brevi o a recupero.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Aran per la corretta erogazione della indennità di turno. Non vi sono impedimenti contrattuali, né espliciti né impliciti, a che vengano erogate contemporaneamente le indennità di turno e per il lavoro straordinario, ovviamente in presenza dei necessari requisiti.
Giustificazione del cumulo
Al riguardo si ricorda che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come uno strumento di svolgimento comune della prestazione lavorativa, in quanto esso può essere utilizzato solamente in presenza di fattori eccezionali. Per cui se a un dipendente, che è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa in turnazione, vengono richieste prestazioni aggiuntive, occorre dare corso alla erogazione di questa forma di compenso. Fermo ovviamente restando che il dipendente può convenire che la sua prestazione aggiuntiva dia luogo a un recupero compensativo.
I due istituti possono essere utilizzati contemporaneamente in quanto sono finalizzati a remunerare attività tra loro diverse:
– l’indennità di turno remunera lo svolgimento della prestazione con modalità tali da recare una condizione di scomodità,
– il compenso per il lavoro straordinario remunera le attività aggiuntive che vengono svolte.
L’orario minimo
Nel caso di impossibilità di svolgimento della prestazione minima di servizio di 10 ore giornaliere l’indennità di turno spetta ai dipendenti che hanno svolto la loro prestazione nell’orario programmato. Per potere dare corso alla erogazione della indennità di turnazione l’articolo 22 del Ccnl 14 settembre 2000 stabilisce che sia garantito lo svolgimento di un orario di servizio minimo di 10 giornaliere, che peraltro – è stato precisato dalla giurisprudenza – devono essere consecutive.
Il mancato svolgimento di tale orario minimo, per circostanze eccezionali, quali ad esempio l’assenza per malattia di uno o più dipendenti, non è una condizione che rende illegittima l’erogazione della indennità di turno per i dipendenti che hanno svolto le loro prestazioni nell’orario prefissato dall’ente in sede di programmazione dell’attività.
Alla base di tale conclusione vi è la considerazione che la soglia minima di 10 ore giornaliere consecutive dell’orario di servizio prevista dal Cccnl deve essere rispettata in sede di programmazione. Fermo ovviamente restando che, nel caso in cui si manifestino problemi, legati al suo mancato rispetto le amministrazioni sono impegnate ad adottare le necessarie misura organizzative.
L’orario flessibile
L’indennità di turno non può essere erogata ai dipendenti che utilizzano la flessibilità dell’orario di lavoro. L’utilizzazione di questo strumento determina infatti come conseguenza che non sia garantita la durata minima di 10 ore dell’orario di servizio. Se un dipendente è collocato, ad esempio, nella fascia oraria che va dalle 8 alle 14, a cui seguirà un turno dalle 14 alle 20, e svolge la sua prestazione con un orario flessibile, egli potrà entrare in servizio alle 8,30 o uscire alle 13,30. In tali casi viene meno una parte dell’orario di servizio. Ed inoltre, ove svolgesse la sua prestazione fino alle 14,30 andrebbe a sovrapporsi con un turno diverso e, quindi, non avrebbe diritto alla erogazione di questo compenso. È strettamente connessa l’ulteriore indicazione fornita dall’Aran nel caso in cui la prestazione in turno, utilizzando lo strumento dell’orario flessibile, sia più breve o sia più lunga delle 6 ore previste.
Nel caso in cui sia più breve la indennità di turno andrà erogata in misura ridotta proporzionalmente alla durata più breve della prestazione lavorativa; mentre nel caso di orario più lungo, non potrà essere erogato un compenso aggiuntivo in quanto la prestazione si inserisce nell’ambito del turno successivo.
Fruizione di permessi
L’ultima indicazione dell’Aran è la incompatibilità, in via di fatto, tra indennità di turno e fruizione dei permessi brevi o a recupero. Le motivazioni sono analoghe a quelle utilizzate per stabilire la incompatibilità tra turnazione e orario flessibile. Con i permessi brevi viene meno la durata minima dell’orario di servizio, per cui manca un requisito essenziale. Ed inoltre, non si può dare corso alla liquidazione di questo compenso per le prestazioni svolte a recupero, anche se collocate nello stesso arco orario, in quanto si finirebbe per allungare la durata della prestazione al di fuori delle fasce della turnazione, facendo quindi venire meno una condizione prevista dal Ccnl. Se il turno va dalle 8 alle 14 e il successivo dalle 14 alle 20, per dare corso al recupero di un permesso breve, un dipendente svolge la sua attività dalle 8 alle 16, le ore che sono state svolte dalle 14 alle 16 per recuperare un permesso fruito si inseriscono nel turno successivo e non sono quindi remunerabili con la indennità di turnazione.
Il Sole 24 Ore – 28 luglio 2015