I giudici ordinari e i Tar non possono occuparsi del recupero delle somme percepite da dipendenti pubblici che hanno svolto una attività ulteriore per conto di altri soggetti pubblici o privati senza preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione. La relativa competenza spetta alla Corte dei conti, in quanto trattasi di responsabilità erariale.
Per cui la questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici ordinari e dai Tar dinanzi alla Consulta è da ritenere manifestamente inammissibile. Sono queste le indicazioni dettate dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 90 del 26 maggio.
Si deve subito rilevare che i giudici delle leggi non si sono espressi nel merito delle questioni di legittimità sollevate, quindi non hanno stabilito la legittimità della irrogazione della sanzione della privazione di tutti i compensi percepiti per il “secondo lavoro” non autorizzato dei dipendenti pubblici, avendo l’ordinanza un carattere riferito esclusivamente all’esame delle questioni pregiudiziali iniziali. Sembra comunque di potere leggere tra le righe della pronuncia un orientamento negativo della Consulta sul merito della richiesta.
Il caso sollevato
L’articolo 53 del Dlgs 165/2001 disciplina l’applicazione del principio della esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, indicando in modo tassativo le limitate deroghe che sono previste: dipendenti in part time fino al 50%, attività che sono riconducibili allo svolgimento di diritti riconosciuti dalla Costituzione ed attività previamente autorizzate da parte del datore di lavoro. Il comma 7 stabilisce che tutti i compensi percepiti in violazione del principio della esclusività vanno versati all’ente da cui si dipende per essere destinati al fondo per le risorse decentrate.
Il giudice ordinario di Bologna ed il Tar della Puglia hanno eccepito, rispettivamente per dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati, la legittimità di questa disposizione. In particolare sostenendo che la stessa viola numerosi principi costituzionali, tra cui quelli della proporzionalità dei compensi, della ragionevolezza della sanzione e del necessario bilanciamento degli interessi, eccependo inoltre sulla legittimità della irrogazione di una sanzione automatica.
Si deve sottolineare che la richiesta del Tar è inoltre riferita alla irrogazione della sanzione del versamento alla propria amministrazione del compenso percepito da un dipendente pubblico non contrattualizzato che si era collocato in congedo straordinario senza assegni. Su questo aspetto l’ordinanza della Consulta, bacchettando il Tar della Puglia, richiama l’esistenza di norme che sembrano consentire lo svolgimento di ulteriori attività nel caso di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito e nella remissione alla Consulta non è stata dimostrato la rilevanza della risposta nel procedimento, posto che ad un primo esame tali disposizioni dovrebbero consentire l’accettazione della richiesta del dipendente.
La decisione
La Corte costituzionale ha rigettato come inammissibile la domanda in quanto non è stata dimostrata la competenza dei giudici ordinari e del Tar. Essa ci ricorda che già dal 2011 le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno chiarito che spetta alla competenza della Corte dei conti l’esame di tutti i contenziosi che hanno come oggetto l’avere causato un danno all’ente sia direttamente sia indirettamente. Ed ancora che il comma 7 bis dello stesso articolo 53 del Dlgs 165/2001 introdotto dalla legge anticorruzione, n. 190/2012, ha espressamente stabilito che siamo in presenza di una «ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti».
Il sole 24 ore – 28 maggio 2015