Sulla Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese.
Gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati del Missouri, dell’Arkansas, del Kansas, del North Dakota, del South Dakota, del Montana, del Wisconsin e dell’Iowa.
Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dagli Stati interessati e destinati all’esportazione nell’Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l’HPAI e limitarne la diffusione.
In seguito alla comparsa di focolai nei suddetti Stati, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI; tali informazioni sono state esaminate dalla Commissione.
Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell’accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell’Unione di determinati prodotti al fine di coprire gli interi Stati del Minnesota, del South Dakota, del Wisconsin e dell’Iowa e quelle parti degli Stati del Missouri, dell’Arkansas, del Kansas, del Montana e del North Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.
In base all’articolo 1 del presente Regolamento, l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Da Unaitalia – 22 maggio 2015