di Claudo Testuzza. Lo stop alla penalizzazione contenuto nella recente legge di stabilità consentirà, a coloro che maturano i requisiti del pensionamento anticipato, di poter andare in pensione senza dover subire le riduzioni in relazione all’età, ma anche alla pubblica amministrazione di mandare a casa il dipendente che raggiunga i requisiti per la pensione anticipata, entro il 2017, anche prima del compimento dei 62 anni di età.
Lo ha affermato il Dipartimento della Funzione pubblica, con la nota n. 24210 del 16 aprile, in risposta a un quesito posto dal comune di Brescia relativo all’impatto dell’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 sulla normativa che consente alle pubbliche amministrazioni di risolvere, facoltativamente, il rapporto di lavoro, per esigenze organizzative, quando il lavoratore abbia raggiunto il diritto a pensione anticipata, purché la risoluzione non comporti alcuna penalizzazione sull’assegno pensionistico.
L’articolo 1, comma 5 del Dl 90/2014 (riforma Madia) ha infatti previsto che le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018 si passa a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che il dipendente non abbia un’età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione. In sostanza, come anche chiarito dalla circolare della Funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può mai avvenire prima del compimento dei 62 anni d’età, limite che non è soggetto a riduzione del trattamento pensionistico rispetto alla quiescenza in un’età inferiore.
Con l’entrata in vigore della legge 190/2014 il legislatore ha modificato quanto indicato dalla riforma Fornero delle pensioni e, in particolare dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del Dl 201/2011 (riduzione percentuale degli anni d’età mancanti a 62) che, con la nuova disposizione non trova applicazione limitatamente per quei soggetti che matureranno il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Palazzo Vidoni, dunque, chiarisce che combinando le varie disposizioni tra loro si deve concludere che nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall’articolo 24, comma 10, del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.
Questo evidente vantaggio di non doversi trovare a percepire un importo pensionistico decurtato, andando in pensione con un’età inferiore ai 62 anni, tuttavia, consente, dall’altra parte, alle amministrazioni, per il triennio 2015-2017, di attivare con maggiore facilità la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, utile, a detta del legislatore, per sbloccare il turn-over e favorire il ricambio generazionale.
La nota spiega, inoltre, che, qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente al 1° gennaio 2015, e tale dipendente sia ancora in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l’amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l’interessato, purché nel periodo successivo al 1° gennaio 2015. In conclusione, laddove il dipendente, maturati i requisiti entro il dicembre 2017, ancorché con età inferiore ai 62 anni, andasse in pensione successivamente a quella data e la decorrenza dell’assegno di pensione ricadesse successivamente al 31 dicembre 2017, da un canto non si avrà per questi la riduzione del trattamento ma sarebbe possibile, conseguentemente, attivare il recesso in quanto la risoluzione del rapporto non comporterebbe penalizzazioni. Le penalizzazioni torneranno a essere operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo, appunto, nel caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.
Sanita24 – 4 maggio 2015