I requisiti per andare in pensione nel biennio 2019-2010 saliranno di altri cinque mesi. Queste le previsioni utilizzate attualmente dall’Inps per i lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o ai prepensionamenti introdotti dalla legge Fornero (92/2012).
Per la verifica del diritto all’accesso all’esodo e ai fondi di solidarietà, l’Inps, oltre all’adeguamento alla speranza di vita per il triennio 2016-2018 già fissato in quattro mesi, ha dovuto tenere conto anche dell’ulteriore incremento che sarà previsto nel biennio 2019-2020 e nei bienni successivi, in considerazione del fatto che tali prestazioni hanno una durata massima e l’uscita dalle stesse potrebbe collocarsi successivamente al 31 dicembre 2018.
Con il messaggio 2535/2015, l’istituto ha comunicato che nell’effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, dovranno essere utilizzate le previsioni contenute nei documenti più attuali a disposizione e cioè lo scenario demografico Istat–base 2011, ripreso nel rapporto numero 15 della Ragioneria generale dello Stato, che prevede un incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il triennio 2016-2018 e un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
Di conseguenza l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia sarà pari a 67 anni (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero); l’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata sarà di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 e 2 mesi); per la pensione anticipata per chi ha versato il primo contributo dopo il 1° gennaio 1996 l’età anagrafica sarà di 64 anni.
Si precisa che la fissazione definitiva dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge a un decreto direttoriale. Solo l’emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti. L’applicazione in via previsionale di tali requisiti si è resa necessaria per non creare alcun danno ai soggetti che accedono alle prestazioni di esodo previste dall’articolo 4 della legge 92/2012 e all’assegno straordinario dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
Il Sole 24 Ore – 14 aprile 2015