Il dibattito sulla necessità di mantenere la sede dello stabilimento di produzione sulle etichette degli alimenti è ancora aperto. Di seguito pubblichiamo un intervento di un nostro lettore, Luigi Tozzi, e la risposta di Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare.
Scrive Luigi Tozzi
Il sottosegretario Vicari l’altro giorno in risposta ad un’interpellanza (l’ennesima) sulla questione dello stabilimento di origine ha dichiarato.
“Per quanto concerne l’osservazione che «a decorrere dal 13 dicembre 2014, a causa della mancata notifica del Governo italiano alla Commissione europea, la prescrizione italiana di mantenere l’obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, non è stata mantenuta, nonostante il Governo abbia espresso più volte la volontà di intervenire», si rammenta che l’articolo 38 del regolamento (UE) n.?1169/2011, in materia di etichettatura degli alimenti, dispone il divieto, da parte degli Stati membri, sia di adottare, sia di mantenere norme nazionali in contrasto con le materie armonizzate dal regolamento stesso.
Pertanto, il regolamento citato elimina per gli Stati membri la facoltà, precedentemente prevista dalla direttiva 2000/13/CE, di «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per la loro produzione nazionale». L’individuazione delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichettatura, come disciplinata dagli articoli 9 e 10 del regolamento, è infatti una materia armonizzata, tant’è che il successivo articolo 39 disciplina le «Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari», ovvero la facoltà degli Stati membri di introdurre l’obbligo di riportare in etichetta ulteriori indicazioni.”
Fatevene una ragione. Non si può andare (e chiedere di andare) contro la legge.”
Risponde Dario Dongo
Sembra a dir poco curioso che proprio ora l’Italia – dopo aver emanato varie leggi in palese contrasto con l’aquis communitaire (tra cui ricordiamo la L. 204/2004, che all’articolo 1-bis imponeva l’indicazione obbligatoria dell’origine delle materie prime sulle etichette di tutti gli alimenti) – si trinceri dietro ipotetiche questioni interpretative del diritto comune.
Tanto più che lo stesso regolamento (UE) 1169/2011 all’articolo 39, comma 1, definisce una serie di condizioni, per legittimare le norme nazionali concorrenti, e tali condizioni ricorrono tutte nel caso che ci occupa:
“a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.”
Per essere “più realisti del re”, si tratta solo semmai di limitare il campo di applicazione della norma nazionale – in fase di notifica – a una serie di categorie di prodotti. A tal fine, basta escludere quelli rispetto ai quali già la normativa europea (generale e/o di settore) già prescrive idonee informazioni, quantomeno sul Paese di origine. Vale a dire ortofrutta, carni, prodotti ittici freschi, uova, miele, oli vergini di oliva, passate di pomodoro etc.
Dario Dongo – Il Fatto alimentare – 10 febbraio 2015