Esiste incompatibilità tra incarichi amministrativi all’interno di enti pubblici e incarichi parlamentari e per la «vexata quaestio» dei senatori-presidenti saranno gli ordini stessi o la Giunta per le elezioni della camera parlamentare di appartenenza a verificare «la specifica posizione ricoperta all’interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette».
Ma l’Autorità anticorruzione (Anac) potrà vigilare solo sulla condotta dell’Ordine. Lo chiarisce l’Anac con la delibera n. 8 del 21 gennaio, che sostituisce integralmente la precedente delibera sullo stesso argomento (la n. 1 del 9 gennaio) con lo scopo di evidenziarne ulteriormente i contenuti.
L’Anac chiarisce che non sussistono, nel caso in esame (il quesito è stato posto all’Autorità nazionale dal presidente dell’Ordine dei farmacisti) «situazioni di inconferibilità» ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, «in quanto l’art. 6 di tale decreto non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi».
Sussite invece incompatibilità «tra l’incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare».
Dunque «Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità – si legge nella delibera – si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all’interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette».
L’accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi. Da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico amministrativo (nel caso in esame l’Ordine dei Farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare.
Ma l’Anac può vigilare sul primo profilo: «Tale procedimento – spiega l’Anac – che comporta l’assegnazione del termine, previsto dalla legge, per esercitare l’opzione, è di competenza dell’amministrazione di appartenenza. L’Anac è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni».
Nel secondo caso, invece, ossìa se la verifica dell’incompatibilità viene effettuata dalla Giunta per le elezioni della camera di apprtenenza del parlamentare, l’Anac «alza le mani»: «Sotto il secondo profilo, l’Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato».
Sole sanità – 23 gennaio 2015