Le pensioni dell’ex Inpdap aventi decorrenza da gennaio 2015 dovranno riportare la dicitura che “la liquidazione è da considerarsi provvisoria”. Ciò dipende dal comma 707 della legge di stabilità 2015 che prevede una limit azione dei trattamenti pensionistici erogati nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, beneficiano di un trattamento pensionistico più generoso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo.
Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un’anzianità contributiva elevata o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, poiché il coefficiente di rendimento viene cristallizzato a tale data mentre per i periodi successivi la pensione cresce in funzione del montante accumulato tra il 2012 e la data di cessazione e dell’età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento.
Dopo che saranno emanate le istruzioni operative, le sedi Inps dovranno procedere alla ricostruzione d’ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.
Il Sole 24 Ore – 14 gennaio 2015