Anche la condotta antisindacale può produrre danno erariale, per le spese di giudizio sostenute dall’ente dinanzi al giudice del lavoro. Lo spiega la Corte dei conti siciliana nella sentenza n. 377/2018, che ha condannato un dirigente della Polizia locale al danno erariale indiretto.
La vicenda
Il comandante era accusato per una serie di atti e ordini di servizio che, anche se formalmente legittimi, hanno prodotto la condotta antisindacale. La difesa del comandante è caduta alla Corte d’appello, che ha bocciato le scelte del comandante indirizzate solo nei confronti di alcuni dipendenti iscritti al sindacato. Si trattava del trasferimento immotivato di un dipendente dalla polizia giudiziaria alla viabilità, della revoca dell’incarico al coordinatore della Polizia giudiziaria con inserimento in una turnazione notturna nonostante le sue condizioni di salute e dell’inserimento in turni notturni di un altro dipendente con pregiudizio del diritto allo studio.
La decisione
Per i magistrati contabili, si definisce antisindacale quella condotta che, anche se non tipizzata, sia oggettivamente idonea, in modo diretto o indiretto, a limitare libertà sindacali (Cassazione, sentenza n. 3837/2016), colpendo congiuntamente e/o disgiuntamente, il sindacato e il lavoratore. L’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, infatti, è volutamente generico potendo la condotta limitatoria delle libertà sindacali realizzarsi in una infinità di modi non facilmente classificabili a priori. Nel caso di specie, evidenzia il collegio contabile, le attività poste in essere dal comandante sono state tutte rivolte nei confronti di rappresentanti appartenenti a uno stesso sindacato, poi risultato ricorrente nella causa civile. È indubbio che il dirigente, con il proprio comportamento, abbia posto in essere una indiretta limitazione della attività dell’organizzazione sindacale danneggiata, attraverso le disposizioni di servizio aventi come unici destinatari i membri dell’organizzazione medesima che, con una sincronia temporale che non può non insospettire, si sono trovati tutti colpiti da decisioni organizzative a loro sfavorevoli. Inoltre, la sua colpa grave, al fine della maturazione del danno erariale, è stata quella di porre in essere atti per finalità diverse dall’efficiente funzionamento dell’ufficio da lui condotto essendo, invece, volti a pregiudicare unicamente l’organizzazione sindacale che i destinatari degli atti rappresentavano. Queste motivazioni sono sufficienti per confermare la condanna del dirigente alle spese inutilmente sostenute dal Comune che, in ragione della soccombenza, ha dovuto anche ripristinare le condizioni iniziali delle attività svolte dai dipendenti vessati.
Il Sole 24 Ore – 7 maggio 2018