La indennità di produttività può essere erogata anche ai dipendenti che, in ragione dell’orario spezzato, percepiscono il compenso per il disagio a condizione che siano stati loro preventivamente assegnati degli obiettivi, che sia attestato il loro raggiungimento e che la valutazione sia positiva. Nel fornire queste indicazioni l’Aran ricorda i presupposti che consentono tanto l’erogazione della indennità di produttività, quanto la possibilità di cumulare compensi diversi per la stessa prestazione.
La indennità di produttività può essere erogata solamente nel rispetto sia dei principi dettati dal contratto (con riferimento in particolare a quello del 22 gennaio 2004) sia di quelli dettati dal Dlgs 150/2009 (anche alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 74/2017). Si prevedono le seguenti condizioni minime: l’assegnazione preventiva di obiettivi, che devono soddisfare i requisiti previsti dal Dlgs 150/2009; la attestazione del loro raggiungimento da parte dell’organismo di valutazione e la valutazione positiva da parte del dirigente o del responsabile, sulla base di una metodologia che deve essere adeguata ai principi dettati dalla legge Brunetta e alle novità apportate dalla legge Madia.
Il parere provvede, inoltre, a ricapitolare le condizioni che consentono di erogare contemporaneamente più di una indennità: i presupposti devono essere tra loro diversi e non si deve avere nessuna sovrapposizione tra le fattispecie che sono poste a base. In altri termini, per la stessa ragione non si può erogare più di un compenso.
Su queste basi vengono tratte le seguenti conclusioni. In primo luogo, è sicuramente legittima l’erogazione dell’indennità di disagio per remunerare prestazioni che vengono svolte con un orario spezzato, ovviamente a condizione che lo stesso non sia costituito dall’ordinario rientro pomeridiano. Se gli obiettivi che legittimano l’erogazione della produttività non sono riferiti a questa modalità di svolgimento dell’orario, ma al raggiungimento di risultati aggiuntivi rispetto a quelli normalmente attesi, è legittima la sommatoria delle indennità di produttività e di disagio.
Il Sole 24 Ore – 24 aprile 2018