La giurisprudenza di legittimità appare sempre più orientata ad ammettere il risarcimento del cosiddetto danno da straining. Come la stessa Corte di cassazione ha avuto modo di precisare, lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale manca il carattere della continuità delle azioni vessatorie. Ciò non toglie, però, che anche lo straining possa giustificare il risarcimento del danno, ove l’azione vessatoria vada a minare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Posizione questa da ultimo confermata dalla sentenza n. 7844, depositata ieri, con la quale la Suprema corte ha riconosciuto il danno da «stress forzato» in capo a un dipendente costretto «a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo». Più in dettaglio, la Corte ha sottolineato la correttezza delle motivazioni addotte dalla sentenza impugnata laddove il giudice di merito aveva adeguatamente motivato in ordine alla situazione lavorativa conflittuale del ricorrente il quale pur avendo diritto all’inquadramento nella categoria dirigenziale era stato allontanato dalla direzione generale e deriso con l’invio di lettere di scherno diffuse nella banca dove lo stesso prestava la sua attività.
In tale contesto, il dipendente di banca avrebbe subito azioni ostili anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo e, dunque, non riconducibili tout court nel mobbing, ma in ogni caso tali da provocare in lui una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, idonea a pregiudicare il diritto alla salute, diritto garantito dalla costituzione.
In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato il comportamento del datore di lavoro il quale sarebbe venuto meno all’obbligo di evitare situazioni “stressogene” tali da dare origine a una condizione di grave frustrazione personale o professionale. Ne risultava, dunque, confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione del diritto al normale svolgimento della vita lavorativa e alla libera e piena esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, anche nel significato “areddituale” della professionalità.
Valerio Vallefuoco – Il Sole 24 Ore – 30 marzo 2018