Non possono essere cumulate le indennità che una pubblica amministrazione deve corrispondere a un dipendente per il risarcimento dei danni provocati allo stesso dalle condizioni di lavoro a titolo di infermità per causa di servizio e per il danno apportato alla salute, quindi i compensi che hanno natura indennitaria non possono essere sommati a quelli che sono ascrivibili a titolo di risarcimento danni. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1/2018.
La pronuncia dice anche che questo principio non si applica tout court a tutti i risarcimenti dovuti ai dipendenti, ma che occorre dare corso ad una analisi puntuale basata sulle caratteristiche specifiche del tipo di danni provocati e della loro unitarietà come causali e come modalità.
L’indicazione contenuta nella pronuncia si caratterizza per un orientamento che ha un carattere per molti aspetti innovativo o che, per usare l’espressione contenuta nella pronuncia, induce alla necessità di “rimeditare” le indicazioni fornite in precedenza. Peraltro, viene evidenziato che questo nuovo orientamento appare pienamente in linea con le riflessioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, per la quale la scelta di andare al cumulo di queste indennità determinerebbe un ingiustificato arricchimento del dipendente.
Occorre evidenziare che alla base delle considerazioni contenute nella sentenza vi è la considerazione che siamo in presenza della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, dal che ne scaturisce la necessità per il datore di lavoro pubblico di dare corso anche alla remunerazione del danno non patrimoniale che è stato provocato. Si deve a questo punto ricordare che la giurisprudenza in modo consolidato ha da tempo stabilito che questa compensazione ha finalità compensative e non punitive.
In conclusione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato stabilisce che se la condotta illecita da cui è scaturito il danno per il dipendente è unica, nonostante il dipendente acquisisca il diritto ad ottenere una pluralità di indennità siamo in presenza di «un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario» da cui deriva il divieto di cumulo delle indennità. Per cui dai compensi che spettano come risarcimento del danno vanno sottratte quelle che sono state erogate a titolo indennitario.
Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 27 febbraio 2018