Legittimata la richiesta di alcuni medici e dirigenti sanitari di retribuire come ore straordinarie le ore di lavoro aggiuntive usate per coprire i turni di lavoro in Pronto Soccorso.
Lo ha deciso la Corte di Appello di Venezia – sezione Lavoro, che con la pronuncia del 23 novembre 2017 crea un precedente in materia contrattuale perché riconosce la legittimità della richiesta di alcuni dirigenti medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore dell’Azienda ULSS n.1 “Dolomiti” di retribuire come ore straordinarie le ore di lavoro aggiuntive alle 38 settimanali contrattuali eseguite per coprire i turni di lavoro in Pronto Soccorso. Per l’Anaao che ha seguito tutta la vicenda e assistito i ricorrenti diventerà più complicato per le aziende sanitarie perdurare in comportamenti illeciti.
La Corte modifica così la sentenza precedente del Tribunale di Belluno – Sezione lavoro – che aveva respinto l’istanza dei medici ricorrenti, ritenendo inammissibile l’opposizione dell’Azienda Sanitaria a tale legittima richiesta. In poche parole, la Corte di Appello di Venezia ha bocciato la negazione dell’Azienda Sanitaria : «la retribuzione di risultato compensa comunque l’orario aggiuntivo per i turni di lavoro, eseguito dopo le 38 ore settimanali (orario contrattuale)».
Le motivazioni sono estremamente importanti sul piano della corretta interpretazione della normativa contrattuale. La retribuzione di risultato retribuisce le ore di lavoro eccedenti le 38 ore solamente quando questa evenienza:
– sia stata formalmente indicata e quantificata negli obiettivi prestazionali di risultato;
– sia stata contestualmente identificata l’entità della suddetta retribuzione legata a questa evenienza;
– vi sia stato l’assenso formale del dirigente medico a eseguire l’orario aggiuntivo conseguente.
Il Sole 24 Ore sanità – 29 novembre 2017